Sentenza del 28/12/2017 n. 31030 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
P.A. contestava una cartella notificata il 16 marzo 2007 per complessivi 248.902 euro, relativa a IRPEF, addizionali, IVA, interessi e sanzioni per l'anno d'imposta 2003. Deduceva, tra l'altro, l'inammissibilità dell'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate, la mancata notificazione dell'avviso bonario, l'assenza dell'indicazione del responsabile del procedimento, la mancata sottoscrizione e intimazione ad adempiere della cartella, l'illegittimità di sanzioni e interessi e l'insufficienza della prova della pretesa tributaria. La cartella era stata emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in gran parte inammissibili i motivi perché cumulavano in modo non chiaro censure eterogenee, riferite contemporaneamente a violazione di legge, vizi processuali e difetto di motivazione. Ha inoltre affermato che l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate deve essere depositato insieme alle controdeduzioni, senza necessità di un autonomo deposito presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale. Ha confermato la legittimità della cartella fondata sui dati dichiarati dal contribuente e ha ritenuto dovuti anche sanzioni e interessi, pur trattandosi di liquidazione automatizzata. Il contribuente è stato condannato a rimborsare a Serit Sicilia S.p.A. 7.000 euro di spese, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Consente la liquidazione automatizzata delle imposte sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione, quando emergano imposte non versate o errori direttamente rilevabili.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 54
Nel processo tributario l'appello principale deve essere notificato e poi depositato; l'appello incidentale deve essere depositato insieme alle controdeduzioni.
L. n. 212 del 2000, art. 6
La mancata comunicazione preventiva dell'avviso bonario non comporta automaticamente l'invalidità della cartella nei casi in cui il controllo sia meramente automatizzato, salvo che sussistano specifiche condizioni previste dalla legge.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13
Le sanzioni per omesso o tardivo versamento possono essere applicate anche quando il debito risulta dalla liquidazione automatizzata della dichiarazione.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20
Prevede l'applicazione degli interessi sulle somme iscritte a ruolo; tali interessi possono essere richiesti insieme all'imposta e alle sanzioni.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
Disciplina la notificazione della cartella di pagamento; le contestazioni formali devono riguardare un concreto requisito essenziale dell'atto.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15
Regola la condanna alle spese nel processo tributario. La compensazione è possibile nei casi ammessi dalla legge o in presenza di giusti motivi.
Codice di procedura civile, artt. 91, 92, 112, 115 e 360
Le norme disciplinano rispettivamente spese processuali, corrispondenza tra chiesto e pronunciato, valutazione delle prove e motivi del ricorso per cassazione. Le censure devono essere formulate in modo specifico e non cumulativo o contraddittorio.
Massime di principio
- Una cartella derivante da controllo automatizzato può fondarsi sui dati indicati dal contribuente nella propria dichiarazione, anche senza una nuova attività istruttoria dell'Amministrazione.
- Se il contribuente sostiene che la dichiarazione contiene un errore, deve allegare e dimostrare concretamente l'errore e la conseguente inesistenza, totale o parziale, del debito.
- La liquidazione automatizzata non esclude di per sé l'applicazione di sanzioni per omesso versamento né degli interessi sulle somme dovute.
- Nel processo tributario l'appello incidentale segue regole di deposito diverse da quelle dell'appello principale: normalmente viene depositato con le controdeduzioni.
- Un motivo di ricorso per cassazione deve distinguere chiaramente violazione di legge, nullità processuale e vizio di motivazione; la loro esposizione indistinta può determinarne l'inammissibilità.
- Le contestazioni meramente formali della cartella non sono sufficienti se non viene dimostrato che il difetto ha inciso concretamente sulla validità dell'atto o sul diritto di difesa.
- La compensazione delle spese può lasciare priva di interesse una censura sulla loro ripartizione, se il giudice ha già evitato di porle a carico della parte soccombente.
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