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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35820/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino)

La controversia

La pronuncia non decide il merito dell’opposizione alla sanzione, ma un procedimento di correzione di errore materiale d’ufficio relativo a una precedente ordinanza della Cassazione. La Corte rileva che, nel testo dell’ordinanza n. 8260/2021, risultavano trascritti per errore i fatti di causa, il giudice di rinvio, il nome della parte ricorrente e alcuni passaggi motivazionali riferiti a una controversia diversa. Viene quindi chiesta e disposta la correzione dell’esposizione dei fatti, sostituendo la vicenda erroneamente riportata con quella effettiva: opposizione a verbale di contestazione per violazione dell’art. 148, commi 12 e 16, c.d.s., rigetto in primo grado, declaratoria di inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c., ricorso per cassazione dell’interessato. La Corte precisa inoltre che il motivo di ricorso originario riguardava la violazione dell’art. 342 c.p.c. per l’erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello. L’ordinanza chiarisce che gli errori materiali non incidono sulla validità della pronuncia e possono essere rimossi con il procedimento di correzione previsto dagli artt. 287 e 391-bis c.p.c., con sostituzione del tribunale erroneamente indicato con il Tribunale di Viterbo. Non vengono liquidate spese, in quanto il procedimento ha natura amministrativa e manca una soccombenza in senso proprio.

La decisione

La Corte ha disposto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 8260/2021, ordinando che nel testo siano sostituiti il fatto di causa, alcuni riferimenti motivazionali, il nome della parte e il giudice di rinvio, in conformità alla vicenda effettivamente decisa. La Corte ha inoltre affermato che tali discrasie, dovute all’uso dello strumento informatico, non inficiano la validità della precedente decisione di accoglimento e sono emendabili tramite il procedimento di correzione dell’errore materiale. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    attribuisce alla Corte il potere di attivare d’ufficio il procedimento di correzione dell’errore materiale

  • art. 287 c.p.c.

    consente la correzione degli errori materiali negli atti e provvedimenti del giudice

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato come forma procedimentale per la trattazione della proposta del relatore nel procedimento di correzione

  • art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per la definibilità del procedimento in camera di consiglio

  • art. 342 c.p.c.

    nel testo corretto dell’ordinanza originaria è la norma posta a base della declaratoria di inammissibilità dell’appello

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    richiamato per la costituzione dell’amministrazione intimata ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza

  • art. 148, commi 12 e 16, codice della strada

    norma sostanziale violata nel verbale di contestazione oggetto dell’opposizione

  • art. 360, n. 4 c.p.c.

    nel testo corretto dell’ordinanza originaria indica il vizio dedotto nel motivo di ricorso per cassazione

  • art. 342 n. 1 c.p.c.

    richiamato nel testo corretto come parametro della censura sull’inammissibilità dell’appello

Massime di principio

  • Gli errori materiali contenuti in un’ordinanza della Cassazione, anche se riguardano la ricostruzione del fatto o l’indicazione del giudice di rinvio, possono essere corretti con il procedimento di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. senza incidere sulla validità sostanziale della decisione.
  • La correzione dell’errore materiale è ammissibile quando il testo del provvedimento contenga evidenti discrasie dovute a mero errore di trascrizione o a uso del sistema informatico, purché la reale volontà decisoria sia desumibile dal provvedimento stesso.
  • Nel procedimento di correzione dell’errore materiale non si provvede alla liquidazione delle spese processuali, in quanto si tratta di un procedimento di natura amministrativa privo di una soccombenza in senso proprio.
  • La correzione può riguardare sia la parte narrativa sia la parte motiva e il dispositivo, quando l’errore sia meramente materiale e non implichi una nuova valutazione del merito.
  • La sostituzione della parte erroneamente indicata con quella effettivamente coinvolta nel giudizio è consentita quando l’errore è ictu oculi riconoscibile dal contesto del provvedimento e dagli atti richiamati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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