Sentenza del 16/04/2019 n. 2394 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Società fallita - Inerzia del curatore - Legittimazione ad agire dell'ex rappresentante legale della società fallita
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata esclusa, in assenza della prova di un totale disinteresse del curatore, la legittimazione processuale dell’ex rappresentante legale della società fallita. La mera inerzia o la scelta del curatore di non ritenere utile la controversia non è sufficiente a restituire al fallito la capacità di agire in giudizio. L’impugnazione è quindi risultata inammissibile o comunque non procedibile per difetto di legittimazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguardava la legittimazione dell’ex rappresentante legale di una società dichiarata fallita a impugnare un accertamento fiscale. Ai sensi dell’articolo 43 della legge fallimentare, la dichiarazione di fallimento priva il fallito della capacità di stare in giudizio relativamente ai rapporti patrimoniali compresi nella procedura, attribuendo tale legittimazione al curatore. L’ex rappresentante può agire solo eccezionalmente, quando il curatore abbia manifestato un totale disinteresse per la controversia; tale disinteresse non coincide con una semplice valutazione negativa circa l’utilità o la convenienza di promuovere l’azione.
Norme richiamate
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 43
La dichiarazione di fallimento comporta la perdita della capacità del fallito di stare in giudizio nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento.
La legittimazione processuale spetta ordinariamente al curatore. Il fallito o il suo ex rappresentante legale può agire soltanto in via eccezionale, quando dimostri il totale disinteresse del curatore, distinto dalla semplice scelta di non promuovere la causa perché ritenuta non utile.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43
Disciplina i termini e le condizioni per l’emissione degli avvisi di accertamento tributario, nel cui ambito rientrava la controversia.
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 132
Richiamata tra le disposizioni normative pertinenti alla disciplina dell’accertamento tributario oggetto della controversia.
Cassazione civile, sentenza n. 8132/2018
Conferma i principi sulla perdita della capacità processuale del fallito e sull’eccezionale possibilità di iniziativa personale in presenza di totale disinteresse del curatore.
Cassazione civile, sentenza n. 13814/2016
Ribadisce che la legittimazione del fallito non può fondarsi sulla sola inerzia o sulla valutazione negativa del curatore, ma richiede un disinteresse effettivo e totale.
Massime di principio
- Dopo la dichiarazione di fallimento, le controversie patrimoniali della società devono essere promosse o proseguite dal curatore, non dall’ex amministratore o rappresentante legale.
- La semplice inerzia del curatore non è sufficiente per consentire al fallito di agire personalmente: occorre dimostrare un totale disinteresse alla controversia.
- La decisione del curatore di non agire perché ritiene la causa infondata, antieconomica o non utile costituisce una valutazione discrezionale e non equivale necessariamente a disinteresse totale.
- Chi intende agire personalmente deve fornire una prova concreta dell’assenza di qualsiasi interesse del curatore, altrimenti rischia l’inammissibilità dell’azione per difetto di legittimazione.
- Prima di impugnare un accertamento relativo a una società fallita, è opportuno verificare il coinvolgimento del curatore e documentare formalmente eventuali rifiuti o omissioni assolute della procedura.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 apr 2019Sentenza del 16/04/2019 n. 70 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 16 apr 2019Sentenza del 16/04/2019 n. 307 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 16 apr 2019Sentenza del 16/04/2019 n. 308 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 16 apr 2019Sentenza del 16/04/2019 n. 309 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 16 apr 2019Sentenza del 16/04/2019 n. 311 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 16 apr 2019Sentenza del 16/04/2019 n. 312 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →