Cassazione Penale, Sentenza n. 7629/2022 del 03/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (7 giugno 2021) per plurime violazioni dell'art. 452‑quaterdecies c.p. (attivita organizzata per il traffico illecito di rifiuti). Il sequestro aveva riguardato sia il complesso aziendale sia le quote societarie. La difesa ha dedotto violazione delle norme di procedura (art. 606 c.p.p.), ha contestato l'assenza del periculum in mora (sostendo l'estensione sproporzionata del sequestro e l'assenza di finalita impeditive), ha negato il fumus commissi delicti contestando la regolarita dei formulari di identificazione rifiuti (FIR), la tracciabilita e la liceita dei conferimenti, la natura dei rifiuti trasportati e ha prodotto documentazione contabile-amministrativa attestante la buona fede e la regolarita formale della gestione societaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivi principali: i ricorrenti, in quanto soci terzi estranei, sono legittimati a impugnare solo il sequestro delle quote a loro intestate e non il complesso aziendale di proprieta della societa; esaminato nel limite consentito l'oggetto del gravame, il Tribunale del riesame ha fornito motivazione adeguata e non manifestamente arbitraria, richiamando plurime fonti di prova (servizi di osservazione, controllo autocarri, analisi dei FIR, registrazioni video, fotografie, accertamenti di polizia giudiziaria) dalle quali risultano indizi significativi della gestione continuativa e organizzata di rifiuti non conformi. La Corte ha inoltre confermato che puo essere sequestrata anche la disponibilita di beni di terzi quando sussista nesso di strumentalita con il reato e pericolo di prosecuzione dell'attivita illecita (periculum in mora). La ricorrente e stata condannata alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 452-quaterdecies cod. pen.
Norma che punisce l'attivita organizzata per il traffico illecito di rifiuti; la Corte ritiene sussistente il fumus del reato sulla base della pluralita di condotte e della gestione continuativa di ingenti quantitativi di rifiuti, anche in presenza di singole operazioni che potrebbero non essere isolate reato.
art. 321 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al sequestro preventivo e alla distinzione tra sequestro funzionale alla confisca (art. 321, comma 2) e sequestro non finalizzato alla confisca; la Corte chiarisce che la buona fede del terzo rileva in modo particolare se il sequestro e stato disposto esclusivamente ai sensi dell'art. 321, comma 2.
art. 125 cod. proc. pen.
Norma richiamata fra le previsioni processuali contestate nel ricorso; impiega il criterio della legittimazione a impugnare e del riesame, ma la Corte non ha ravvisato violazioni alla luce degli atti e della motivazione del giudice del riesame.
art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Norma relativa ai motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure articolate sulla base di questi motivi, perche il ricorso eccedeva i limiti di interesse e non ha dimostrato vizi di diritto esaminabili in Cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilita del ricorso e la condanna alle spese e sanzione pecuniaria; applicata per condannare la ricorrente alle spese e all'ammenda per l'inammissibilita.
art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Richiamata a titolo storico come precedente disciplina in materia di traffico illecito di rifiuti; la Corte menziona la corrispondenza normativa tra la precedente disposizione e l'attuale disciplina penale (art. 452-quaterdecies).
art. 7 e 8 d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21
Nuova disciplina normativa richiamata che ha ricondotto la fattispecie del traffico illecito di rifiuti nel reato previsto dall'art. 452-quaterdecies c.p.; la Corte interpreta la norma come riferita a condotte organizzate, plurime e continuative di gestione illecita di rifiuti.
Massime di principio
- Il singolo socio terzo estraneo alla societa non ha interesse ad impugnare il sequestro di beni di proprieta della societa: puo impugnare solo il sequestro delle proprie quote o di beni a lui intestati.
- La Cassazione sindaca il sequestro preventivo in limiti ristretti: verifica violazione di legge o vizi motivazionali radicali; non e luogo per rinnovare completamente la valutazione probatoria svolta dal giudice del riesame.
- Per il sequestro preventivo e sufficiente il fumus commissi delicti inteso come astratta sussumibilita del fatto nella fattispecie di reato; la soglia probatoria e quindi relativamente contenuta.
- Il periculum in mora puo giustificare il sequestro delle quote societarie anche se intestate a terzi, quando sussista un nesso di strumentalita tra i beni e l'attivita illecita e il rischio che la disponibilita dei beni consenta la prosecuzione o l'aggravamento del reato.
- La buona fede del proprietario terzo non e in generale ostativa al sequestro preventivo (se non quando il sequestro sia disposto esclusivamente ai fini della confisca); cioe il possesso in buona fede non esclude la misura se la liberazione dei beni puo favorire la domanda criminosa.
- In situazioni analoghe e importante documentare non solo la regolarita formale (FIR, autorizzazioni, registri) ma anche l'effettiva tracciabilita e la leggibilita della documentazione: contrastanze, illeggibilita o incongruenze documentali possono essere ritenute idonee a supportare il fumus e il periculum.
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