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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31254/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale relativa all’anno d’imposta 2013, l’Agenzia delle entrate aveva emesso avvisi di accertamento nei confronti della società e dei soci, rideterminando base imponibile sociale e redditi dei soci ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, perché riteneva imponibili i contributi pubblici erogati dalla Provincia autonoma di Bolzano per il servizio di trasporto pubblico locale. I contribuenti avevano ottenuto l’annullamento degli atti in primo grado e la conferma in appello. In Cassazione l’Agenzia, con un unico motivo, ha denunciato violazione e falsa applicazione di numerose norme costituzionali, civilistiche, tributarie e unionale, sostenendo che i contributi dovessero essere qualificati come ricavi/componenti positivi di reddito e come corrispettivi rilevanti ai fini IVA, in quanto erogati in connessione con il servizio svolto e finalizzati a garantire un introito corrispondente alla tariffa ordinaria; ha inoltre contestato l’applicazione della disciplina agevolativa di cui all’art. 3 del d.l. n. 833 del 1986 alle province autonome e la lettura del rapporto come non contrattuale ai fini IVA. Le controparti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso e del motivo, ma tali eccezioni sono state respinte.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso solo nei limiti del profilo IVA e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado di Bolzano. È stato ritenuto necessario un nuovo esame per verificare in concreto se i contributi provinciali siano direttamente connessi al prezzo delle prestazioni di trasporto e quindi imponibili ai fini IVA. Per le imposte dirette, invece, il motivo è stato ritenuto infondato: i contributi alle imprese di trasporto pubblico non costituiscono componenti positivi di reddito e restano esclusi da imposizione diretta anche per le Regioni e Province a statuto speciale. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 53, 111, 114, 116 e 117 Cost.

    richiamati dalla ricorrente come parametri di legittimità della decisione impugnata

  • artt. 12 e 14 preleggi

    invocati in tema di interpretazione e applicazione delle norme

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati come norme sulla valutazione delle prove

  • artt. 1322, 1325 e 1362 c.c.

    invocati per contestare la qualificazione del rapporto e la sua interpretazione

  • artt. 8 e 73 d.P.R. n. 670/1972

    richiamati nel contesto della disciplina della Provincia autonoma

  • art. 3 d.l. n. 833/1986 conv. in l. n. 18/1987

    i contributi per il ripiano dei disavanzi delle imprese di trasporto pubblico locale non sono componenti positivi di reddito e sono esclusi da imposizione diretta

  • artt. 14 e 17 l.p. Bolzano n. 16/1985

    disciplinano i contributi provinciali e il criterio di calcolo collegato alle tariffe ordinarie

  • artt. 5 e 85 d.P.R. n. 917/1986

    richiamati dalla ricorrente per sostenere la tassabilità dei contributi come ricavi

  • artt. 38, 39, 40 e 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamati nel quadro dell’accertamento tributario

  • art. 30 d.lgs. n. 163/2006

    richiamato dalla ricorrente per la qualificazione del rapporto

  • artt. 3, 4 e 17 d.P.R. n. 633/1972

    rilevanti per l’assoggettamento a IVA e la base imponibile

  • artt. 8 e 12 Reg. (CE) n. 1370/2007

    richiamati per il sistema dei servizi pubblici di trasporto e la loro rilevanza temporale

  • Direttiva 2004/18/CE

    richiamata dalla ricorrente in tema di appalto

  • Direttiva 2006/112/CE

    richiamata per la disciplina armonizzata dell’IVA

  • art. 13 d.P.R. n. 633/1972

    la base imponibile IVA include i corrispettivi dovuti e le integrazioni direttamente connesse ai corrispettivi dovuti da terzi

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a base del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    l’inammissibilità per consolidamento giurisprudenziale non ricorreva nel caso concreto

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la discussione camerale

  • art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992 e art. 274 c.p.c.

    invocati per la riunione dei ricorsi, non disposta

  • art. 14, parte A, paragrafo 1, lett. a), sesta direttiva

    richiamato quale antecedente dell’attuale disciplina IVA, rilevante per la connessione al prezzo

Massime di principio

  • I contributi pubblici erogati alle imprese di trasporto pubblico locale per il ripiano dei disavanzi di esercizio non costituiscono, ai fini delle imposte dirette, componenti positivi di reddito quando una norma speciale li esclude espressamente da imposizione, anche se il servizio è svolto nell’ambito di un sistema regionale o provinciale a statuto speciale.
  • Ai fini IVA, la qualificazione civilistica del rapporto tra ente erogatore e operatore non è decisiva: ciò che conta è la funzione economica del contributo e la sua diretta connessione con il prezzo della prestazione.
  • Un contributo è imponibile ai fini IVA quando è versato al prestatore perché fornisca uno specifico servizio e ne riduca proporzionalmente il prezzo per l’utenza; occorre accertare in concreto se il finanziamento incida sul corrispettivo dell’operazione.
  • La verifica della diretta connessione con il prezzo va condotta considerando criteri predeterminati di calcolo, l’eventuale rapporto con l’utenza servita e l’effetto di riduzione del prezzo, senza che sia necessario un rapporto contrattuale in senso civilistico tra ente pubblico e operatore.
  • La disciplina speciale sull’esenzione da imposizione diretta dei contributi al trasporto pubblico mantiene efficacia anche nei confronti delle autonomie speciali, ove la normativa generale e quella locale si coordinino con la funzione di sostegno al servizio pubblico.
  • L’inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. richiede un effettivo consolidamento della giurisprudenza di legittimità contrario alla tesi del ricorrente; in mancanza, la censura è esaminabile nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImposta sui redditi
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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