Cassazione Civile, Ordinanza n. 31254/2023 del 09/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale relativa all’anno d’imposta 2013, l’Agenzia delle entrate aveva emesso avvisi di accertamento nei confronti della società e dei soci, rideterminando base imponibile sociale e redditi dei soci ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, perché riteneva imponibili i contributi pubblici erogati dalla Provincia autonoma di Bolzano per il servizio di trasporto pubblico locale. I contribuenti avevano ottenuto l’annullamento degli atti in primo grado e la conferma in appello. In Cassazione l’Agenzia, con un unico motivo, ha denunciato violazione e falsa applicazione di numerose norme costituzionali, civilistiche, tributarie e unionale, sostenendo che i contributi dovessero essere qualificati come ricavi/componenti positivi di reddito e come corrispettivi rilevanti ai fini IVA, in quanto erogati in connessione con il servizio svolto e finalizzati a garantire un introito corrispondente alla tariffa ordinaria; ha inoltre contestato l’applicazione della disciplina agevolativa di cui all’art. 3 del d.l. n. 833 del 1986 alle province autonome e la lettura del rapporto come non contrattuale ai fini IVA. Le controparti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso e del motivo, ma tali eccezioni sono state respinte.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo nei limiti del profilo IVA e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado di Bolzano. È stato ritenuto necessario un nuovo esame per verificare in concreto se i contributi provinciali siano direttamente connessi al prezzo delle prestazioni di trasporto e quindi imponibili ai fini IVA. Per le imposte dirette, invece, il motivo è stato ritenuto infondato: i contributi alle imprese di trasporto pubblico non costituiscono componenti positivi di reddito e restano esclusi da imposizione diretta anche per le Regioni e Province a statuto speciale. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 53, 111, 114, 116 e 117 Cost.
richiamati dalla ricorrente come parametri di legittimità della decisione impugnata
artt. 12 e 14 preleggi
invocati in tema di interpretazione e applicazione delle norme
artt. 115 e 116 c.p.c.
richiamati come norme sulla valutazione delle prove
artt. 1322, 1325 e 1362 c.c.
invocati per contestare la qualificazione del rapporto e la sua interpretazione
artt. 8 e 73 d.P.R. n. 670/1972
richiamati nel contesto della disciplina della Provincia autonoma
art. 3 d.l. n. 833/1986 conv. in l. n. 18/1987
i contributi per il ripiano dei disavanzi delle imprese di trasporto pubblico locale non sono componenti positivi di reddito e sono esclusi da imposizione diretta
artt. 14 e 17 l.p. Bolzano n. 16/1985
disciplinano i contributi provinciali e il criterio di calcolo collegato alle tariffe ordinarie
artt. 5 e 85 d.P.R. n. 917/1986
richiamati dalla ricorrente per sostenere la tassabilità dei contributi come ricavi
artt. 38, 39, 40 e 41-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamati nel quadro dell’accertamento tributario
art. 30 d.lgs. n. 163/2006
richiamato dalla ricorrente per la qualificazione del rapporto
artt. 3, 4 e 17 d.P.R. n. 633/1972
rilevanti per l’assoggettamento a IVA e la base imponibile
artt. 8 e 12 Reg. (CE) n. 1370/2007
richiamati per il sistema dei servizi pubblici di trasporto e la loro rilevanza temporale
Direttiva 2004/18/CE
richiamata dalla ricorrente in tema di appalto
Direttiva 2006/112/CE
richiamata per la disciplina armonizzata dell’IVA
art. 13 d.P.R. n. 633/1972
la base imponibile IVA include i corrispettivi dovuti e le integrazioni direttamente connesse ai corrispettivi dovuti da terzi
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
l’inammissibilità per consolidamento giurisprudenziale non ricorreva nel caso concreto
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la discussione camerale
art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992 e art. 274 c.p.c.
invocati per la riunione dei ricorsi, non disposta
art. 14, parte A, paragrafo 1, lett. a), sesta direttiva
richiamato quale antecedente dell’attuale disciplina IVA, rilevante per la connessione al prezzo
Massime di principio
- I contributi pubblici erogati alle imprese di trasporto pubblico locale per il ripiano dei disavanzi di esercizio non costituiscono, ai fini delle imposte dirette, componenti positivi di reddito quando una norma speciale li esclude espressamente da imposizione, anche se il servizio è svolto nell’ambito di un sistema regionale o provinciale a statuto speciale.
- Ai fini IVA, la qualificazione civilistica del rapporto tra ente erogatore e operatore non è decisiva: ciò che conta è la funzione economica del contributo e la sua diretta connessione con il prezzo della prestazione.
- Un contributo è imponibile ai fini IVA quando è versato al prestatore perché fornisca uno specifico servizio e ne riduca proporzionalmente il prezzo per l’utenza; occorre accertare in concreto se il finanziamento incida sul corrispettivo dell’operazione.
- La verifica della diretta connessione con il prezzo va condotta considerando criteri predeterminati di calcolo, l’eventuale rapporto con l’utenza servita e l’effetto di riduzione del prezzo, senza che sia necessario un rapporto contrattuale in senso civilistico tra ente pubblico e operatore.
- La disciplina speciale sull’esenzione da imposizione diretta dei contributi al trasporto pubblico mantiene efficacia anche nei confronti delle autonomie speciali, ove la normativa generale e quella locale si coordinino con la funzione di sostegno al servizio pubblico.
- L’inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. richiede un effettivo consolidamento della giurisprudenza di legittimità contrario alla tesi del ricorrente; in mancanza, la censura è esaminabile nel merito.
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