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Sentenza

Sentenza n. 3166/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 3277/2025, pubblicata il 29.04.2025, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 14.11.2025.

Giustizia amministrativa202506815

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 3277/2025, relativa all'attribuzione della Carta Docente per gli anni scolastici 2019/2020-2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attribuirle la Carta Docente per cinque anni scolastici. La sentenza civile, notificata al Ministero in forma esecutiva, è passata in giudicato e sono decorsi i centoventi giorni previsti dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione. Nonostante ciò, il Ministero non ha dato esecuzione al comando giudiziale. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'Amministrazione a una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza civile passata in giudicato ha immediato valore conformativo-ordinatoro nei confronti dell'Amministrazione e impone a quest'ultima di far conseguire concretamente alla ricorrente il bene della vita riconosciuto dal giudice civile. Accertata la notifica della sentenza in forma esecutiva, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni e l'assenza di esecuzione da parte del Ministero, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore della direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega e insediamento su istanza della ricorrente. È stata inoltre applicata, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'effettivo insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il termine dilatorio di centoventi giorni per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione deve essere decorso prima della proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta.

Massime di principio

  • Una sentenza civile passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione ha immediato valore conformativo-ordinatoro nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve adottare tutti gli atti necessari a far conseguire concretamente al destinatario l'utilità riconosciuta dal giudice civile.
  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è esperibile quando la sentenza azionata sia passata in giudicato, sia stata notificata in forma esecutiva e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In presenza di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare fin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza della parte, in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione.
  • Ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la mancata esecuzione del giudicato può essere assistita da una penalità di mora, anche parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della pronuncia fino all'adempimento o all'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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