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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16488/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva respinto l'appello contro l'ordinanza del G.I.P. che a sua volta aveva rigettato la richiesta di inefficacia della misura cautelare disposta per concorso in estorsione. Si deduceva mancanza di motivazione e l'inesistenza della preclusione del giudicato cautelare, sostenendo che l'informativa del 16 luglio 2019 contenesse già tutti gli elementi a carico di Giofrè e che la successiva informativa del 2021 fosse solo riepilogativa, senza nuovi elementi; pertanto si chiedeva la retrodatazione automatica dei termini di custodia cautelare al 2019 (operazione "Rinascita-Scott").

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere puramente reiterativo di questioni già decise (richiamando la pronuncia n. 35791/2023). Ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato che l'informativa del luglio 2019 fosse di per sé idonea a costituire il compendio indiziario per tutti i reati contestati e che non siano stati portati elementi nuovi. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; la sentenza dispone gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 297, comma terzo, cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella vicenda cautelare: disciplina il procedimento per la richiesta di inefficacia della misura cautelare a seguito di successivi elementi probatori; qui il ricorrente aveva chiesto l'applicazione di tale disciplina per far valere l'inefficacia della misura.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento procedurale per la sintesi dei motivi di ricorso (il difensore ha riassunto i motivi ai sensi di questa disposizione).

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di impugnazione in Cassazione e le ipotesi di inammissibilità: la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi di questa disposizione in quanto reiterativo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità, compresa la condanna alle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente alle spese.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione; la sentenza ordina l'invio alla cancelleria per gli adempimenti indicati.

  • Giurisprudenza (Cass. pen., n. 35791/2023)

    la decisione n. 35791/2023 assumeva "che il motivo di ricorso non dimostra che fosse stata fornita al Tribunale la prova del fatto che l'informativa del luglio 2019 fosse di per sé idonea, per tutti i reati contestati a Giofrè, a dar conto del compendio indiziario, poi posto a fondamento della seconda ordinanza custodia/e"

    La Corte ha ritenuto pacifico che la questione della retrodatazione dei termini già era stata affrontata e decisa in precedenza; pertanto il ricorso reiterativo non può essere riesaminato in assenza di nuovi elementi probatori che dimostrino l'idoneità autonomamente probatoria dell'informativa originaria.

Massime di principio

  • I ricorsi in Cassazione che ripropongono questioni già esaminate e decise dalla stessa Corte sono dichiarati inammissibili: occorre prospettare elementi nuovi o deduzioni diverse non ancora valutate.
  • Per ottenere la retrodatazione dei termini di custodia cautelare alla data di una informativa anteriore è necessario provare che quella informativa fosse effettivamente idonea, autonomamente e per intero, a costituire il compendio indiziario per i reati poi contestati; non basta l'affermazione generica che i contenuti fossero gli stessi.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze immediate (condanna alle spese e possibilmente una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende) se il ricorso è ritenuto colposo o manifestamente infondato nella forma ripetitiva.
  • In situazioni analoghe è strategicamente importante: a) documentare e allegare prove nuove o non valutate precedentemente; b) mostrare puntualmente quali elementi della precedente informativa corrispondano ai requisiti richiesti per la retrodatazione; c) distinguere i profili già giudicati dal giudice cautelare per evitare l'ostacolo del giudicato cautelare.
  • Le argomentazioni basate esclusivamente su affermazioni di identità tra informative (senza prova probatoria specifica) rischiano di essere respinte come reiterative: è necessario collegare in modo concreto la documentazione alle deduzioni giuridiche richieste.

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