Sentenza n. 333/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno K10/-OMISSIS- in data 11 giugno 2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 29 marzo 2021, ai sensi dell’art 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per emersione di un procedimento penale relativo a reati di falsità
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale con cui era stata respinta la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto eccesso di potere per omessa, erronea e incompleta valutazione di elementi determinanti e per travisamento dei fatti e del diritto, lamentando che l'Amministrazione avesse fondato il diniego su un procedimento penale relativo ai reati di falsità materiale commessa dal privato, falsità ideologica e dichiarazioni mendaci, senza considerare che il ricorrente era stato pienamente assolto con sentenza del Tribunale di Roma, depositata il 30 aprile 2024, con la formula "perché il fatto non sussiste". La sentenza di assoluzione era stata trasmessa al Ministero dell'Interno il 16 maggio 2024, anteriormente all'adozione del diniego dell'11 giugno 2024. Il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso. In sede cautelare il TAR ha ritenuto di soddisfare le esigenze del ricorrente mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito e ha successivamente disposto incombenti istruttori in relazione a una dedotta disparità di trattamento rispetto a un altro straniero assolto nella medesima vicenda penale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego di cittadinanza. Ha rilevato che l'Amministrazione aveva posto a fondamento del provvedimento un procedimento penale ritenuto pendente, benché il procedimento fosse già definito con sentenza di piena assoluzione per insussistenza del fatto-reato e tale sentenza fosse stata trasmessa al Ministero prima dell'adozione del diniego. Ne derivano un conclamato difetto di motivazione e di istruttoria, poiché il provvedimento si fondava su una rappresentazione dei fatti sconfessata dagli accertamenti penali e non teneva conto di un elemento decisivo conosciuto dall'Amministrazione. L'annullamento non comporta l'automatica concessione della cittadinanza: resta fermo il potere-dovere dell'Amministrazione di rivalutare complessivamente la posizione dell'interessato alla luce di tutte le circostanze del caso concreto. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 1.500,00, oltre oneri e accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Disciplina la domanda di concessione della cittadinanza italiana, sulla quale l'Amministrazione deve svolgere una valutazione riferita alla posizione complessiva dell'istante.
art. 10-bis l. 241/1990
Prevede la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda; nel caso concreto il preavviso indicava l'indirizzo PEC al quale è stata successivamente trasmessa la sentenza di assoluzione.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente al giudice, in sede cautelare, di soddisfare le esigenze della parte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, unitamente alla normativa europea sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il diniego di concessione della cittadinanza è illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria quando si fonda su un procedimento penale ritenuto pendente o comunque pregiudizievole, nonostante l'Amministrazione conosca, prima dell'adozione del provvedimento, la sentenza di piena assoluzione dell'interessato per insussistenza del fatto.
- L'Amministrazione, prima di decidere sulla domanda di cittadinanza, deve valutare gli elementi sopravvenuti e decisivi già acquisiti o comunicati dall'interessato; non può fondare il diniego su una ricostruzione dei fatti smentita da una sentenza penale di assoluzione conosciuta anteriormente alla decisione.
- L'annullamento giudiziale del diniego di cittadinanza per omessa considerazione dell'assoluzione non determina automaticamente il riconoscimento della cittadinanza, restando attribuito all'Amministrazione il potere-dovere di rivalutare complessivamente la posizione dell'istante alla luce di tutte le circostanze del caso concreto.
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