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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20171/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia riguarda un avviso di rettifica emesso dall'Agenzia che chiedeva a Quali Food il pagamento in solido dei maggiori diritti doganali a seguito della revoca della riduzione del dazio su una partita di carne importata dal Sud America. L'Agenzia sosteneva che la tariffa agevolata era stata ottenuta indebitamente tramite l'utilizzo dei titoli di importazione rilasciati a Cancelloni Food and Service spa, con una operazione (Quali Food acquista in Argentina → rivende a Cancelloni → Cancelloni importa pagando dazio ridotto → Cancelloni poi rivende a Quali Food) che andava qualificata come trasferimento del titolo o, in subordine, come abuso del diritto volto a eludere le regole del contingente e delle preferenze doganali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo (riguardante il presunto trasferimento formale del titolo AGRIM), mentre ha accolto il secondo motivo (riguardante l'abuso del diritto) ritenendo che la CTR non avesse effettuato il necessario accertamento concreto degli elementi oggettivi e soggettivi dell'abuso, secondo i principi ricavati dalla giurisprudenza comunitaria (C-131/14 Cervati e Malvi) e nazionale. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria in diversa composizione per un nuovo giudizio, compresa decisione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 9 comma 3 del regolamento CE n. 1291/1990

    Invocato nel primo motivo per sostenere che vi sarebbe stato trasferimento del titolo AGRIM senza le formalità previste; la Corte ha ritenuto tale motivo inammissibile e comunque non provato nei fatti del caso.

  • regolamento CE n. 1254/1999

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle regole sul regime preferenziale; la Corte non ha accolto la doglianza basata su questo regolamento in assenza di prova di trasferimento formale del titolo.

  • regolamento CE n. 954/2001

    Citato nel secondo motivo insieme al regolamento 1291/1990 per contestare l'operazione come abusiva; la Corte ha ritenuto necessario verificare l'abuso secondo i principi europei, senza però operare un'automatica esclusione dell'operazione.

  • regolamento CE n. 565/2002 e regolamento CE n. 2988/95

    Men­tionati nella motivazione della Corte di cassazione in relazione ai principi comunitari applicabili in tema di abuso di diritto doganale; la Corte richiama che tali norme non ostano a verifiche nazionali concrete sull'abuso.

  • art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

    Fondamento formale del ricorso per cassazione (violazione di legge), invocato dall'Agenzia per entrambe le censure; la Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile e il secondo fondato ai sensi di questa norma.

  • sentenza Corte di giustizia UE C-131/14 (Cervati e Malvi)

    Principio richiamato dalla Cassazione: il giudice nazionale deve verificare concretamente, caso per caso, se meccanismi di acquisto/importazione apparentemente formali costituiscano abuso del diritto (con criteri oggettivi e soggettivi indicati dalla Corte). La mancata istruttoria su tali elementi rende viziata la decisione impugnata.

  • art. 23 comma 8-bis d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 (procedura udienza)

    Richiamato solo per indicare la forma di tenuta dell'udienza pubblica (procedure da remoto), non rilevante sul merito.

Massime di principio

  • In casi di operazioni interposte finalizzate ad ottenere preferenze doganali, il giudice deve svolgere un accertamento concreto e dettagliato per verificare l'esistenza di un abuso del diritto, non limitandosi a valutazioni astratte.
  • L'accertamento dell'abuso richiede l'analisi di elementi oggettivi (es.: elusione di limiti quantitativi, assenza di una reale attività commerciale collegata alle domande di titoli, assenza di adeguata remunerazione per gli operatori coinvolti, titoli non ottenuti legalmente) e di elementi soggettivi (es.: finalità di conferire un vantaggio indebito, mancanza di giustificazione economica delle operazioni).
  • La semplice circolarità delle cessioni (acquisto estero → cessione a soggetto titolare → importazione agevolata → rivendita al primo acquirente) non esclude di per sé l'esistenza di abuso: occorre verificare prezzi, margini, ruoli economici reali e documentazione che supporti l'operatività.
  • Se mancassero le formalità previste per il trasferimento dei titoli, ciò può costituire elemento probatorio a favore dell'Agenzia, ma la valutazione definitiva richiede prova concreta e motivata che sia stato effettivamente eluso il regime contingente.
  • A fronte di un sospetto di abuso, l'amministrazione può procedere alla rettifica e richiedere maggiori diritti, ma la legittimità di tale intervento dipende dall'esito dell'accertamento giudiziale sulle cause reali dell'operazione.
  • In fase processuale, l'onere di provare la genuinità delle operazioni e la legittimità delle preferenze spetta in buona parte alla parte che invoca il beneficio, mentre il giudice deve valutare anche se gli atti formali corrispondano alla sostanza economica.

Testo integrale

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