Cassazione Penale, Ordinanza n. 32493/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati hanno proposto ricorsi congiunti contro la sentenza della Corte d'appello, pronunciata in sede di rinvio. L'unico motivo comune deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., violazione dell'art. 627 c.p.p., sostenendo che il giudice del rinvio si fosse limitato a riproporre argomentazioni già ritenute apparenti dalla precedente sentenza di annullamento. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico, perché non si confrontava puntualmente con il contenuto effettivo della motivazione impugnata. Quest'ultima aveva esaminato specificamente l'attendibilità e l'assenza di contraddizioni nelle dichiarazioni delle persone offese, nonché i riscontri dichiarativi e documentali a loro sostegno. Il motivo si risolveva quindi in una diversa lettura del materiale probatorio e in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, oltre che nella reiterazione di doglianze già esaminate e disattese. Erano stati inoltre dedotti il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il mancato riconoscimento della prescrizione per tutte le ipotesi di reato contestate. Anche tali doglianze sono state ritenute generiche, poiché non si confrontavano con la motivazione sulla gravità e sulle modalità della condotta, qualificata come una vera e propria spedizione punitiva, né con il riconoscimento della prescrizione per il solo reato di cui al capo B), distinto dagli altri reati per i quali il termine non era maturato. Le memorie difensive depositate il 3 luglio 2026, in vista dell'udienza del 7 luglio 2026, sono state ritenute tardive ai sensi dell'art. 611 c.p.p. e non qualificabili come repliche, in mancanza di memorie di controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto generici i motivi, non specificamente confrontati con la motivazione della sentenza impugnata e diretti a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio. Ha inoltre escluso la rilevanza delle memorie difensive perché tardivamente depositate. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Il motivo di ricorso per cassazione deve denunciare una violazione di legge specificamente riferita alla decisione impugnata; una doglianza generica o diretta a ottenere una rivalutazione del merito probatorio non è ammissibile.
art. 627 c.p.p.
Il giudice di rinvio deve conformarsi ai principi enunciati dalla sentenza di annullamento e fornire una motivazione effettiva; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio avesse adeguatamente riesaminato l'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese e i relativi riscontri.
art. 611 c.p.p.
Memorie e motivi nuovi devono essere depositati entro il quindicesimo giorno libero antecedente l'udienza; le memorie tardive non possono essere prese in considerazione. La facoltà di replica presuppone inoltre il previo deposito di memorie di controparte e soggiace al termine di cinque giorni liberi.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e con le ragioni della decisione.
- Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione delle prove già congruamente esaminate dal giudice di merito.
- Nel giudizio di rinvio, la motivazione non è apparente quando il giudice riesamina specificamente i punti indicati dalla sentenza di annullamento, espone le ragioni dell'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese e indica i riscontri dichiarativi o documentali a sostegno.
- Una doglianza relativa al diniego delle attenuanti generiche è generica quando non si confronta con la motivazione della sentenza che valorizza la gravità e le modalità della condotta.
- La prescrizione deve essere valutata distintamente per ciascuna imputazione, in relazione ai rispettivi termini; è generico il motivo che ne invochi il riconoscimento indistintamente per tutti i reati senza confrontarsi con la diversa decorrenza o maturazione dei termini.
- Le memorie difensive depositate oltre il termine del quindicesimo giorno libero antecedente l'udienza non possono essere valutate; esse non possono essere considerate repliche se manca il previo deposito di memorie di controparte.
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