Cassazione Penale, Sentenza n. 32883/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento di un equo indennizzo per ingiusta detenzione subita in forza di ordinanza cautelare del G.i.p. del Tribunale di Milano del 30/05/2013, relativa a fatti per i quali poi è stata assolta in primo grado e in appello con sentenza irrevocabile. Ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello che aveva rigettato l'istanza, denunciando carenza e illogicità della motivazione (presunto "errore genetico" del G.i.p.), travisamento della nozione di colpa grave ai sensi dell'art. 314 c.p.p. e vizi di valutazione probatoria (tra cui la qualificazione di documenti come "appunti manoscritti" anziché dattiloscritti). La Corte territoriale aveva ritenuto, invece, che la richiedente avesse tenuto condotte gravemente colpose (gestione societaria opaca, cieca fiducia nel coimputato, omissione di controlli, ritardo nella dichiarazione di fallimento, occultamento di documentazione e bozze di accordi parasociali) che, in sinergia con l'intervento dell'autorità, avevano ingenerato la falsa apparenza di illiceità giustificativa della misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice della riparazione deve compiere una valutazione ex ante autonoma rispetto al processo penale per verificare se la condotta del richiedente abbia concorso, con dolo o colpa grave, a determinare la misura restrittiva. Ha ritenuto insindacabili in questa sede gli accertamenti di fatto svolti dalla Corte d'appello, giudicandone la motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica. Ha quindi confermato che le condotte imputate alla Sciannameo potevano costituire causa o concausa della misura cautelare nonostante la successiva assoluzione, e ha dichiarato che le iniziative difensive endoprocedimentali non hanno interrotto il nesso causale. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
La Corte interpreta l'art. 314 come richiedente l'assenza di dolo o colpa grave del richiedente per il riconoscimento dell'equa riparazione; la colpa grave può consistere anche in comportamenti non costituenti reato, se in sede ex ante risultano idonei a ingenerare la falsa apparenza della configurabilità del reato e quindi a determinare la misura cautelare.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Norma richiamata limitativamente per la sintetica enunciazione dei motivi nel ricorso di cassazione; in pratica il ricorso è descritto nei limiti imposti da tale disposizione.
art. 217, comma 1, n. 4, legge fallimentare
art. 217, comma 1, n. 4, l.f.
La condanna per il ritardo nella presentazione della dichiarazione di fallimento è stata considerata elemento fattuale rilevante dalla Corte di merito e contribuisce a fondare il giudizio di colpa grave in relazione alla gestione societaria che ha determinato il dissesto.
Giurisprudenza della Cassazione (principi consolidati)
Sez. U, n. 34559/2002 De Benedictis; Sez. 4, n. 21308/2022 Fascia; Sez. 4, n. 3359/2016 La Fornara; altre pronunce citate nella motivazione
La giurisprudenza interpretata stabilisce che il giudice della riparazione deve valutare tutti gli elementi probatori con un criterio ex ante autonomo rispetto al giudizio penale, verificando se la condotta abbia creato la falsa apparenza di illiceità; sono rilevanti anche 'frequentazioni ambigue' e comportamenti endo/extra-procedimentali quando adeguatamente motivati come indizi di concausalità rispetto alla misura cautelare.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione applica un test ex ante autonomo rispetto al processo penale: non occorre che la condotta integri reato, ma che abbia potuto ingenerare la falsa apparenza della sua configurabilità.
- La colpa grave ai fini dell'indennizzo può emergere da comportamenti extraprocedimentali o tenuti durante il procedimento (es. omissioni di controllo, occultamento di documenti, ritardi nella dichiarazione di fallimento) se adeguatamente motivati come rilevanti per la misura cautelare.
- Documenti o elementi che non bastano per una condanna penale possono comunque essere valutati dal giudice della riparazione come indicatori della condotta idonea a giustificare l'intervento dell'autorità, purché sia fornita motivazione congrua sulla loro conducenza.
- Le iniziative difensive endoprocedimentali (memorie, interrogatori) non interrompono automaticamente il nesso causale tra la condotta del soggetto e l'adozione o mantenimento della misura cautelare; il giudice deve valutare complessivamente se tali atti neutralizzino l'apparenza di colpevolezza.
- Le 'frequentazioni ambigue' o i legami con soggetti coinvolti in illeciti possono concorrere a integrare la colpa grave, ma richiedono motivazione specifica circa la loro oggettiva idoneità a indicare complicità o contiguità criminosa.
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