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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02198/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dalla richiesta di rimborso, da parte di un contribuente residente in area colpita dal sisma siciliano del 1990, del 90% delle somme versate a titolo di IRPEF e IVA per l’anno 1992, in base alla disciplina agevolativa richiamata dall’art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002. A seguito del silenzio-rifiuto dell’amministrazione, il contribuente aveva ottenuto in primo grado l’accoglimento limitatamente all’IRPEF e la CTR aveva confermato. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme del processo tributario per asserita carenza, nell’istanza originaria, dell’indicazione del quantum richiesto e della prova dei versamenti, con conseguente mancata formazione del silenzio-rifiuto; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 9 l. n. 289/2002 e dell’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, sostenendo che, dopo la decisione della Commissione UE sugli aiuti di Stato, il rimborso non fosse dovuto al professionista, equiparato ad attività economica; 3) violazione della stessa disciplina come modificata nel 2017, assumendo che la pronuncia di merito avesse riconosciuto un rimborso integrale invece che nei limiti della capienza del fondo. Il controricorrente ha eccepito l’improcedibilità e l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, ha difeso la sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari del controricorrente, ritenendo procedibile il ricorso perché la relata con attestazione di conformità era disponibile agli atti prima della camera di consiglio, e sufficientemente specifici i motivi. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specifica indicazione dell’atto e del momento in cui sarebbe stata sollevata l’eccezione sulla incompletezza dell’istanza di rimborso. Ha accolto il secondo motivo, ritenendo che, essendo intervenuta la decisione della Commissione UE sugli aiuti di Stato e la successiva disciplina interna, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare d’ufficio la compatibilità del beneficio con il regolamento de minimis, accertando in concreto se il contribuente, pur svolgendo attività professionale, rientrasse nei limiti e nei requisiti richiesti, anche con riguardo all’eventuale cumulo di altri aiuti nel triennio. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dall’Agenzia per sostenere la carenza di specificità e completezza dell’istanza di rimborso e dei motivi di ricorso, ma il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficiente indicazione dell’eccezione processuale

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dall’Agenzia nel primo motivo in relazione all’impugnabilità del silenzio-rifiuto

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dall’Agenzia nel primo motivo per dedurre la necessità dell’istanza di rimborso con indicazione del quantum e dei versamenti

  • art. 2697 c.c.

    invocato per contestare l’onere probatorio in ordine ai presupposti del rimborso e alla spettanza del beneficio

  • art. 9 l. 27 dicembre 2002, n. 289

    base normativa dell’agevolazione fiscale richiesta in rimborso per il sisma Sicilia 1990

  • art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190

    norma che riconosce il rimborso delle somme eccedenti il 10% per i contribuenti colpiti dal sisma, ma la cui applicazione deve coordinarsi con la disciplina unionale sugli aiuti di Stato

  • art. 108 TFUE

    richiamato per affermare che la misura agevolativa, qualificata come aiuto di Stato, è incompatibile se concessa in violazione del controllo della Commissione

  • art. 107 TFUE

    richiamato nel testo come parametro per il regime de minimis e per la verifica della qualificazione del beneficio come aiuto di Stato

  • Regolamento UE n. 1407/2013

    art. 3, comma 2; secondo considerando

    applicato per individuare la soglia de minimis e il criterio di cumulo dell’aiuto nel triennio

  • art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in l. 3 agosto 2017, n. 123

    richiamato come modifica della disciplina sul rimborso, ma il relativo motivo è stato assorbito

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato dal controricorrente per chiedere la condanna alle spese aggravate, senza accoglimento espresso nella parte riportata

  • art. 9, comma 1-bis, l. 21 gennaio 1994, n. 53

    citato in relazione all’attestazione di conformità della notifica via PEC

  • art. 10-ter l. 21 gennaio 1994, n. 53

    citato in relazione alla conformità della notificazione telematica

  • art. 23, comma 2, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    richiamato in tema di disconoscimento della conformità della copia informatica/analogica notificata via PEC

Massime di principio

  • L’efficacia delle decisioni della Commissione UE in materia di aiuti di Stato si riflette nel giudizio nazionale, imponendo al giudice di verificare d’ufficio la compatibilità della misura agevolativa con il diritto dell’Unione e di disapplicare le norme interne incompatibili.
  • Quando una misura agevolativa è potenzialmente riconducibile ad aiuti di Stato, il giudice deve accertare in concreto se il beneficiario sia un soggetto che svolge attività economica e se il vantaggio rientri nei limiti del regime de minimis applicabile, considerando anche il cumulo con altri aiuti percepiti nel triennio.
  • Il regime de minimis non si valuta sul solo importo richiesto nel singolo procedimento, ma sull’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti nel periodo rilevante; se la soglia è superata, il beneficio non può essere riconosciuto.
  • In sede di legittimità, la censura sulla mancata considerazione di un’eccezione processuale deve indicare specificamente in quale atto e in quale momento tale eccezione sia stata proposta; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Nel giudizio di cassazione, il difetto di attestazione di conformità della notificazione via PEC non determina automaticamente improcedibilità se la conformità sia comunque stata attestata o non sia stata contestata nei modi e tempi rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioniNotificazioniGiurisdizione internazionale
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

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