Ordinanza n. 2539/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale ed esclusione dal concorso pubblico per l’assunzione di 1.500 allievi vice ispettori della Polizia di Stato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stato giudicato non idoneo, sotto il profilo attitudinale, ed escluso dal concorso. Ha dedotto l’incompatibilità del giudizio negativo con gli esiti, in parte positivi, dei test DAT-5 e TPC; la mancata considerazione del percorso di studi universitario e della pratica forense; l’omessa valutazione dello stress situazionale; l’utilizzo di formule generiche, prive di riferimenti a fatti concreti; nonché la violazione del principio di proporzionalità, per la mancata valorizzazione del potenziale evolutivo del candidato.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto che gli esiti parzialmente positivi di alcuni test scritti non fossero idonei a sovvertire il giudizio negativo espresso in tutti i colloqui, individuali e collegiale, ritenuti fondamentali per delineare in modo attendibile il quadro comportamentale del candidato. Ha inoltre rilevato che le valutazioni risultavano aderenti ai parametri previsti dall’allegato 2 del d.m. n. 198/2003. Le schede degli organi istruttori, contenendo giudizi sintetici sul possesso delle qualità richieste, non necessitano di una verbalizzazione analitica dei colloqui. Il giudizio attitudinale è stato qualificato come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di macroscopiche illogicità o anomalie, ritenute insussistenti. Le eventuali discrasie con i risultati scolastici e universitari non sono state considerate, da sole, sintomatiche di illegittimità, poiché l’idoneità attitudinale al servizio di polizia deriva da una valutazione globale della personalità del candidato. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata respinta per insussistenza del fumus boni iuris.
d.m. n. 198/2003, allegato 2
Individua i parametri attitudinali rilevanti per la selezione del personale della Polizia di Stato; il giudizio impugnato è stato ritenuto conforme a tali parametri.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali della parte interessata mediante oscuramento.
Massime di principio
- Il giudizio di idoneità attitudinale per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato costituisce espressione di discrezionalità tecnica e può essere sindacato dal giudice amministrativo soltanto in presenza di macroscopiche illogicità, anomalie o travisamenti.
- Gli esiti parzialmente positivi di test scritti non sono, di per sé, sufficienti a superare un giudizio negativo coerentemente espresso nei colloqui individuali e collegiali, quando questi ultimi siano ritenuti essenziali per la valutazione globale della personalità e del comportamento del candidato.
- Le schede valutative degli organi incaricati degli accertamenti attitudinali possono contenere giudizi sintetici sul possesso delle qualità richieste e non devono necessariamente riportare una verbalizzazione analitica dei colloqui, purché consentano di ricondurre la valutazione ai parametri normativi applicabili.
- Il percorso scolastico o universitario e le esperienze professionali del candidato non impongono, da soli, un giudizio di idoneità attitudinale, poiché quest’ultima è il risultato di una valutazione globale della personalità riferita alle specifiche esigenze del servizio di polizia.
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