Cassazione Civile, Ordinanza n. 05904/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva rigettato il suo appello e, quindi, confermato l'accoglimento del ricorso della contribuente contro un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010, con recupero di maggiori IRES, IVA e IRAP. Nel corso del giudizio di legittimità la società contribuente ha chiesto la declaratoria di estinzione del processo, deducendo di avere presentato domanda di definizione agevolata della lite pendente ai sensi della legge n. 197 del 2022 e di avere versato quanto dovuto, precisando che nella domanda era stato indicato per errore materiale un numero di ricorso diverso da quello effettivamente pendente. Anche l'Agenzia ha chiesto l'estinzione per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha rilevato che, ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022, nelle controversie definibili il processo è sospeso su richiesta del contribuente e, se viene depositata la domanda di definizione con la prova del pagamento degli importi dovuti, il giudizio deve essere dichiarato estinto. Avendo la contribuente documentato la presentazione della domanda e il pagamento, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, ritenendolo limitato ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 1, comma 197, L. 29 dicembre 2022, n. 197
"le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata"
La norma attribuisce al contribuente, che richieda la definizione agevolata, l'onere di depositare la domanda e la prova del pagamento entro il termine previsto; in tal caso il processo è sospeso e può essere definito con estinzione.
art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
"nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione"
Il deposito della documentazione richiesta dalla disciplina sulla definizione agevolata impone la declaratoria di estinzione del giudizio pendente.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie definibili, la presentazione della domanda di definizione agevolata e il deposito della prova del versamento degli importi dovuti determinano l'estinzione del processo, anche se la causa è già fissata per la decisione.
- L'errore materiale nell'indicazione del numero di ricorso nella domanda di definizione non impedisce, di per sé, la declaratoria di estinzione quando sia comunque certa la riferibilità della domanda al giudizio pendente e sia documentato il pagamento.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame; la misura non è estensibile in via analogica.
- Quando la lite viene definita mediante una procedura agevolata prevista dalla legge, le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa regolamentazione espressa.
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