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Ordinanza

Ordinanza n. 46/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della Determinazione del Responsabile del Servizio n. -OMISSIS-, Registro Generale n. -OMISSIS-, del Comune di Sant’Elia a Pianisi, notificato in pari data, con il quale il Responsabile del Servizio revocava l’accoglienza ex art. 40 DM 18 novembre 2019, nei confronti della beneficiaria -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202600090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca delle misure di accoglienza disposta ai sensi dell’art. 40 del D.M. 18 novembre 2019

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la revoca dell’accoglienza, chiedendone la sospensione cautelare. Ha dedotto, in particolare, l’assenza di imputabilità della reiterata violazione delle regole progettuali e del regolamento interno, sostenendo di non avere sottoscritto il patto di accoglienza; il difetto di proporzionalità della revoca; la mancata considerazione delle proprie particolari condizioni di vulnerabilità personale. Il Comune ha evidenziato che la revoca era principalmente motivata da condotte violente nei confronti di altri ospiti, dalla detenzione di sostanza stupefacente e dall’allontanamento non autorizzato dalla struttura, nonché dal fallimento di precedenti misure meno afflittive, quali la separazione cautelativa e trasferimenti temporanei.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris. Ha rilevato anzitutto che la questione della mancata sottoscrizione del patto di accoglienza incideva solo parzialmente sulla motivazione dell’atto, mentre la revoca era principalmente fondata sulle condotte violente, sulla detenzione di sostanza stupefacente e sull’allontanamento non autorizzato dalla struttura. Su tali profili essenziali la ricorrente non aveva formulato censure puntuali. Quanto alla mancata sottoscrizione del patto, il Collegio ha valorizzato la relazione dell’équipe multidisciplinare, dalla quale risultava che alla beneficiaria erano state illustrate, con l’ausilio di una mediatrice linguistica, le regole dell’accoglienza, i diritti e i doveri. Ha inoltre escluso, allo stato cautelare, la fondatezza della censura di sproporzionalità, poiché il provvedimento dava conto dell’infruttuosa adozione di misure meno afflittive, non idonee a ripristinare le condizioni minime di sicurezza e convivenza del modello SAI. Infine, ha ritenuto generica e non documentata la doglianza relativa alla vulnerabilità personale, a fronte della valutazione dell’équipe circa l’assenza di elementi idonei a far supporre situazioni di criticità. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 40 D.M. 18 novembre 2019

    La disposizione è stata ritenuta applicabile alle condotte contestate alla beneficiaria e idonea a giustificare la revoca delle misure di accoglienza.

  • art. 55 c.p.a.

    È la base processuale della domanda cautelare incidentale; il giudice ha respinto la richiesta per insufficienza del fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento di revoca delle misure di accoglienza è fondato principalmente su più condotte autonome, la contestazione relativa soltanto a uno degli elementi motivazionali non è idonea a dimostrare il fumus boni iuris se non vengono censurati puntualmente anche gli ulteriori fatti posti a base della decisione.
  • La revoca dell’accoglienza può risultare cautelarmente giustificata da condotte violente verso altri ospiti, detenzione di sostanze stupefacenti e allontanamento non autorizzato dalla struttura, ove tali condotte siano poste a fondamento della motivazione ai sensi dell’art. 40 del D.M. 18 novembre 2019.
  • La mancata sottoscrizione del patto di accoglienza non esclude, di per sé, la conoscenza delle regole del progetto quando l’amministrazione dimostri che esse sono state illustrate all’interessato, anche mediante una mediatrice linguistica, insieme ai diritti e ai doveri connessi all’accoglienza.
  • La revoca dell’accoglienza non è manifestamente sproporzionata quando il provvedimento dà conto dell’adozione preliminare di misure meno afflittive, rivelatesi inidonee a ripristinare le condizioni minime di sicurezza e convivenza della struttura.
  • La deduzione di particolari condizioni di vulnerabilità personale deve essere specifica e documentata; una censura generica non è sufficiente a fondare il fumus boni iuris contro la revoca dell’accoglienza.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

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