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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16587/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 445 c.p., con recidiva reiterata. Con il primo motivo ha censurato la motivazione relativa all'affermazione di responsabilità, chiedendo in sostanza una diversa ricostruzione del fatto e una rivalutazione delle prove in senso più favorevole. Con il secondo e ultimo motivo ha lamentato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, assumendo che il giudice di merito non le avesse adeguatamente considerate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse a ottenere una non consentita rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa al giudice di legittimità quando la motivazione di merito sia immune da vizi logici e giuridici. Ha inoltre giudicato manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione sufficiente e non illogica, non essendo necessario dar conto di tutti gli elementi prospettati dalle parti, ma solo di quelli ritenuti decisivi o rilevanti. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 445 c.p.

    Norma richiamata come titolo di reato oggetto della condanna confermata in appello; la sentenza non ne sviluppa il contenuto, ma ne presuppone l'applicazione nel caso concreto.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma implicata dal motivo sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ribadisce che il relativo diniego è legittimo se sorretto da motivazione non manifestamente illogica e basata sugli elementi ritenuti decisivi.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 606 c.p.p.

    Norma richiamata implicitamente nel ragionamento sui limiti del sindacato di legittimità, in quanto la Corte esclude la rivalutazione del fatto e delle prove in cassazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rilettura del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito, quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e immune da vizi logici o giuridici.
  • La censura che miri a sostituire la valutazione del giudice di merito con una diversa lettura delle prove è inammissibile se non si confronta con la motivazione della decisione impugnata e con i suoi passaggi decisivi.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto degli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario che confuti uno per uno tutti gli argomenti favorevoli dedotti dalla difesa.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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