Sentenza del 30/09/2016 n. 7474 - Comm. Trib. Prov. Milano
IMPOSTA DI SUCCESSIONE - DEBITI TRIBUTARI - Accettazione con beneficio d'inventario - Debiti tributari accertati nell'asse ereditario - Debiti tributari in accertamento - Presupposti impositivi - Rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la determinazione del valore dell’asse ereditario ai fini dell’imposta di successione. Il ricorrente sosteneva che dovessero essere dedotti non solo i debiti tributari definitivamente accertati, ma anche quelli ancora in corso di accertamento, purché il relativo presupposto d’imposta si fosse verificato prima dell’apertura della successione.
La decisione
È stato riconosciuto che, in caso di accettazione con beneficio d’inventario, i debiti tributari definitivamente accertati devono essere portati in deduzione dall’asse ereditario. La stessa deduzione è ammessa per i debiti tributari ancora in fase di accertamento, se il presupposto impositivo era già maturato prima della morte del de cuius. L’Ufficio conserva comunque il potere di recuperare a tassazione gli importi dedotti qualora venga successivamente accertata l’insussistenza o l’inesigibilità del debito.
Norme richiamate
Disciplina dell’imposta di successione
Nel calcolo della base imponibile devono essere considerati, in deduzione, i debiti facenti carico all’asse ereditario, compresi quelli tributari quando il relativo presupposto si è verificato prima dell’apertura della successione.
Accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario
Il beneficio d’inventario separa il patrimonio ereditario da quello dell’erede e impone di determinare l’attivo netto tenendo conto delle passività ereditarie effettive o adeguatamente documentate.
Massime di principio
- Ai fini dell’imposta di successione, un debito tributario può essere dedotto se il presupposto dell’imposta si è verificato prima dell’apertura della successione, anche quando l’accertamento non è ancora definitivo.
- La deducibilità di un debito fiscale non dipende necessariamente dalla definitività dell’accertamento, ma dalla sua riferibilità temporale al defunto e dalla sua effettiva esistenza.
- È opportuno documentare puntualmente i debiti tributari pendenti e indicare che la deduzione è effettuata con riserva, poiché l’Amministrazione può recuperare l’imposta se il debito risulta successivamente inesistente o non dovuto.
- L’accettazione con beneficio d’inventario rafforza la necessità di ricostruire correttamente l’attivo e il passivo ereditario, senza però escludere i controlli successivi dell’Ufficio.
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