Sentenza n. 6058/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana fondato su precedenti e pregiudizi di natura penale
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
L'interessato ha appellato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego di concessione della cittadinanza italiana. Il diniego era fondato sul richiamo a contestazioni relative all'esercizio abusivo di agenzia di lavoro, alla somministrazione di manodopera, a violazioni della disciplina dell'immigrazione e alle sanzioni per il datore di lavoro, nonché a calunnia e minaccia, collocate tra il 2006 e il 2011. L'appellante ha contestato l'insufficienza e l'illegittimità della valutazione amministrativa, deducendo, in sostanza, che il provvedimento aveva valorizzato in modo generico la mera tipologia delle contestazioni, senza indicare lo stato e il livello di approfondimento dei procedimenti, le concrete modalità dei fatti, il loro effettivo disvalore e senza considerare che non era intervenuta una pronuncia di condanna. È stata inoltre contestata la mancata valutazione del percorso di integrazione sociale e lavorativa maturato in circa trent'anni di presenza in Italia e la mancata attualizzazione del rilievo di fatti risalenti nel tempo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, in riforma della sentenza del TAR, ha accolto il ricorso di primo grado annullando il diniego di cittadinanza, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell'Amministrazione. Il Collegio ha riconosciuto l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione nella concessione della cittadinanza e la possibilità di considerare anche condotte non definitivamente accertate in sede penale. Tuttavia, tale discrezionalità deve essere esercitata mediante una valutazione complessiva e non atomistica della personalità del richiedente e delle circostanze concrete dei fatti. Il diniego non può fondarsi sulla sola astratta tipologia dei reati o sulla loro pericolosità presunta, senza esaminare le modalità della condotta, il suo effettivo disvalore, il grado di attendibilità delle segnalazioni e lo stato dei relativi procedimenti. Nel caso concreto, il provvedimento si limitava a elencare genericamente le contestazioni e le epoche di commissione, senza precisare il livello di accertamento né le circostanze dei fatti, tutti non sfociati in una pronuncia di condanna. Il rapporto informativo dei Carabinieri prodotto in giudizio non poteva integrare la motivazione, poiché non era stato richiamato nel provvedimento. Il decreto ometteva inoltre ogni considerazione del percorso di integrazione sociale e lavorativa maturato durante i circa trent'anni di presenza in Italia. Il dato temporale era rilevante: le contestazioni risalivano a nove e quattordici anni prima dell'adozione del diniego e il loro inserimento nel periodo di osservazione non esonerava l'Amministrazione dall'attualizzare la valutazione alla data del provvedimento. Le spese del primo grado sono state compensate e quelle del grado d'appello dichiarate irripetibili.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella valutazione discrezionale della domanda di concessione della cittadinanza italiana, l'Amministrazione deve bilanciare l'interesse dello straniero all'acquisizione dello status con l'interesse pubblico a evitare l'ingresso nella comunità nazionale di soggetti non aderenti ai valori fondamentali di legalità, solidarietà e rispetto dei beni costituzionali primari.
- Il diniego di cittadinanza non può fondarsi sulla sola astratta tipologia del reato o della contestazione e sulla sua pericolosità astratta o presunta; l'Amministrazione deve valutare le concrete modalità dei fatti, il loro effettivo disvalore, la personalità del richiedente e il grado di attendibilità e approfondimento degli elementi informativi.
- La mancata definizione dei procedimenti penali con una pronuncia di condanna non impedisce in assoluto la valutazione amministrativa delle condotte, ma impone una particolare contestualizzazione degli elementi disponibili e non consente di attribuire automaticamente alle mere contestazioni un significato ostativo alla concessione della cittadinanza.
- Quando gli elementi ostativi sono generici, risalenti e non indicativi di una radicale e insanabile incompatibilità con i valori della comunità nazionale, il provvedimento di diniego deve considerare anche il percorso di integrazione sociale e lavorativa maturato dal richiedente.
- Il fatto che le condotte siano comprese nel periodo amministrativo di osservazione non rende irrilevante il decorso del tempo: la sintomaticità dei precedenti deve essere attualizzata alla data di adozione del provvedimento.
- Gli elementi acquisiti nel corso del giudizio, se non richiamati nel provvedimento impugnato, non possono integrare postumamente la motivazione del diniego.
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