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Sentenza

Sentenza del 06/12/2018 n. 8661 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione e misure cautelari - Soggetto contribuente - Imposte dovute - Autorità giudiziaria - Sequestro conto corrente - Ente impositore - Irrogazione sanzioni - Fatto estraneo - Sussiste - Indipendenza volontà contribuente - Sussiste - Revoca provvedimento cautelare - Soggetto contribuente - Immediato pagamento imposte dovute - Causa forza maggiore - Avvenuta integrazione - Illegittimità pretesa - Consegue

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la legittimità delle sanzioni sostenendo che il ritardo nel pagamento delle imposte non dipendeva dalla propria volontà, poiché l’Autorità giudiziaria aveva disposto il sequestro del conto corrente, impedendo di fatto la disponibilità delle somme necessarie al versamento. Il sequestro è stato successivamente revocato e il contribuente ha provveduto all’immediato pagamento di quanto dovuto.

La decisione

La pretesa sanzionatoria è stata ritenuta illegittima. Il sequestro giudiziario del conto corrente è stato considerato un fatto estraneo alla sfera di volontà e di controllo del contribuente, idoneo a integrare una causa di forza maggiore, a condizione che, una volta revocato il provvedimento cautelare, il contribuente provveda tempestivamente al pagamento delle imposte. Di conseguenza, le sanzioni per il ritardato versamento devono essere revocate o annullate.

Norme richiamate

  • Art. 6, comma 5, D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    La responsabilità per la violazione tributaria è esclusa quando l’inadempimento è determinato da una causa di forza maggiore, ossia da un fatto estraneo alla volontà del contribuente e non superabile con la normale diligenza. Nel caso esaminato, il sequestro del conto corrente è stato ritenuto idoneo a integrare tale causa impeditiva.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi intende far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Il contribuente deve quindi dimostrare l’esistenza del sequestro, la sua concreta incidenza sulla possibilità di effettuare il pagamento e l’immediato adempimento dopo la revoca della misura.

Massime di principio

  • Un provvedimento dell’Autorità giudiziaria che blocchi concretamente la disponibilità delle somme può escludere la colpevolezza del contribuente per il ritardato pagamento, se il fatto è estraneo alla sua volontà.
  • La forza maggiore non opera automaticamente: occorre dimostrare che il vincolo abbia effettivamente impedito il pagamento e che non vi fossero alternative ragionevolmente praticabili.
  • Dopo la revoca del sequestro o dell’impedimento, il contribuente deve pagare immediatamente o comunque senza ritardo ingiustificato; diversamente, le sanzioni potrebbero restare applicabili per il periodo successivo.
  • È essenziale conservare e produrre la documentazione relativa al provvedimento cautelare, alla durata del blocco, alla disponibilità effettiva del conto e alla data del pagamento.
  • La mera difficoltà finanziaria o la mancanza di liquidità, se non derivano da un fatto oggettivo e imprevedibile estraneo al contribuente, normalmente non sono sufficienti a integrare la forza maggiore.

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