Cassazione Penale, Ordinanza n. 09345/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari in materia di guida sotto effetto di stupefacenti. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che il profilo già esaminato dai giudici di merito fosse stato male valutato; la Corte di appello aveva però ritenuto non inevitabile l'eventuale errore sul divieto, richiamando il principio secondo cui l'ignoranza della legge penale non scusa salvo ignoranza inevitabile. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione sulla pena, lamentando la mancata sostituzione della pena e contestando la quantificazione sanzionatoria; la sentenza impugnata aveva applicato il minimo edittale e aveva negato la sostituzione valorizzando i precedenti penali e la detenzione per altra causa. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già disattese con motivazione logica e coerente, e il secondo manifestamente infondato perché la determinazione della pena e il diniego della sostituzione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretti da motivazione congrua e ancorati ai criteri di cui agli artt. 132, 133 c.p. e 58 l. 689/1981.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo sulla responsabilità perché sostanzialmente reiterativo e già affrontato dai giudici di merito, e manifestamente infondato il motivo sulla pena e sulla mancata sostituzione della pena, evidenziando che era stata irrogata la sanzione minima e che il diniego del beneficio era stato motivato con riferimento alla biografia penale dell'imputato e alla detenzione per altra causa. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 187, comma 8, cod. strada
Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari è configurabile anche quando il conducente ammetta l'uso di sostanze stupefacenti, perché tale ammissione non sostituisce l'accertamento diagnostico richiesto dalla norma.
art. 186, commi 2 e 7, cod. strada
Richiamato per indicare che la pena irrogata è stata determinata in misura corrispondente al minimo edittale.
art. 132 c.p.
La graduazione della pena e la valutazione sulla sostituzione devono essere effettuate secondo i criteri legali di commisurazione della pena.
art. 133 c.p.
Costituisce il parametro per valutare gravità del fatto, personalità del reo e prognosi ai fini sia della commisurazione della pena sia della concedibilità delle pene sostitutive.
art. 58 l. 24 novembre 1981, n. 689
Anche nel testo vigente dopo la riforma del d.lgs. n. 150/2022, impone di considerare i criteri di cui all'art. 133 c.p. per decidere sull'applicazione della pena sostitutiva.
d.lgs. n. 150/2022
È richiamato come intervento riformatore che ha ampliato l'ambito delle sanzioni sostitutive trasformandole in pene sostitutive.
sentenza Corte costituzionale n. 364/1988
Richiamata per il principio secondo cui l'ignoranza della legge penale non scusa, salvo che sia inevitabile.
Massime di principio
- Il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari in materia di stupefacenti è integrato anche se il conducente ammette l'assunzione di droga, perché l'ammissione non sostituisce l'esame diagnostico funzionale a verificare tipo e rilevanza dell'uso.
- In cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata, quando la motivazione di merito sia logicamente coerente e non manifestamente illogica.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo se frutto di arbitrio o motivazione manifestamente illogica; è sufficiente un richiamo agli elementi ritenuti decisivi, senza che occorra confutare analiticamente ogni dato favorevole o sfavorevole.
- Il diniego della pena sostitutiva può essere motivato valorizzando i precedenti penali e la negativa personalità del reo, senza necessità di ulteriori argomentazioni dettagliate, poiché la relativa valutazione è ancorata agli stessi criteri di cui all'art. 133 c.p.
- Dopo la riforma del d.lgs. n. 150/2022, la decisione sull'applicazione delle pene sostitutive continua a richiedere il giudizio prognostico fondato sui criteri di cui all'art. 133 c.p.
Come è indicizzato
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