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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06621/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva confermato la condanna di due imputati per il delitto tentato di furto in abitazione. Entrambi hanno proposto ricorsi separati, ma di identico contenuto, con un unico motivo: hanno dedotto l'illogicità della motivazione nella valutazione dell'attendibilità della persona offesa. In sostanza, i ricorrenti hanno contestato il modo in cui i giudici di merito hanno apprezzato il compendio probatorio, valorizzando il tempo trascorso tra il fatto e la denuncia e l'assenza di riscontri esterni al racconto della persona offesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure non fossero vere doglianze di legittimità, ma una richiesta di diverso apprezzamento del materiale probatorio, formulata in modo generico. Ha osservato che il tempo trascorso tra il fatto e la denuncia non è elemento di per sé dirimente e che l'assenza di riscontri alla narrazione della persona offesa non rende inattendibile la prova, non essendo tali riscontri necessariamente richiesti. Ha quindi dichiarato inammissibili i ricorsi e, per effetto dell'art. 616 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato come base della qualificazione del fatto come tentativo

  • art. 110 c.p.

    richiamato per la contestazione in concorso di persone

  • art. 624-bis c.p.

    indicato come reato oggetto della conferma di condanna

  • art. 616 c.p.p.

    applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, quando le censure si risolvano in una generica contrapposizione rispetto al giudizio espresso dai giudici di merito.
  • Il decorso di tempo tra il fatto e la denuncia non è, di per sé, elemento decisivo per escludere l'attendibilità della persona offesa.
  • L'assenza di riscontri esterni al narrato della persona offesa non determina automaticamente l'inattendibilità della sua dichiarazione, non essendo tali riscontri sempre necessari.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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