Cassazione Penale, Ordinanza n. 06621/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna di due imputati per il delitto tentato di furto in abitazione. Entrambi hanno proposto ricorsi separati, ma di identico contenuto, con un unico motivo: hanno dedotto l'illogicità della motivazione nella valutazione dell'attendibilità della persona offesa. In sostanza, i ricorrenti hanno contestato il modo in cui i giudici di merito hanno apprezzato il compendio probatorio, valorizzando il tempo trascorso tra il fatto e la denuncia e l'assenza di riscontri esterni al racconto della persona offesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure non fossero vere doglianze di legittimità, ma una richiesta di diverso apprezzamento del materiale probatorio, formulata in modo generico. Ha osservato che il tempo trascorso tra il fatto e la denuncia non è elemento di per sé dirimente e che l'assenza di riscontri alla narrazione della persona offesa non rende inattendibile la prova, non essendo tali riscontri necessariamente richiesti. Ha quindi dichiarato inammissibili i ricorsi e, per effetto dell'art. 616 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
richiamato come base della qualificazione del fatto come tentativo
art. 110 c.p.
richiamato per la contestazione in concorso di persone
art. 624-bis c.p.
indicato come reato oggetto della conferma di condanna
art. 616 c.p.p.
applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, quando le censure si risolvano in una generica contrapposizione rispetto al giudizio espresso dai giudici di merito.
- Il decorso di tempo tra il fatto e la denuncia non è, di per sé, elemento decisivo per escludere l'attendibilità della persona offesa.
- L'assenza di riscontri esterni al narrato della persona offesa non determina automaticamente l'inattendibilità della sua dichiarazione, non essendo tali riscontri sempre necessari.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06580/2026 del 18/02/2026
- ordinanza_penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06584/2026 del 18/02/2026
- ordinanza_penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06585/2026 del 18/02/2026
- ordinanza_penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06586/2026 del 18/02/2026
- ordinanza_penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06587/2026 del 18/02/2026
- ordinanza_penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06588/2026 del 18/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →