Cassazione Civile, Ordinanza n. 00154/2023 del 04/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (custode)
La controversia
La controversia nasce da una caduta avvenuta nei locali di un'accademia musicale: la danneggiata, recatasi in bagno durante un concerto, sosteneva di essere scivolata nell'antibagno per la presenza di acqua non segnalata sul pavimento, riportando la frattura di un polso con conseguenze rilevanti per la sua attività di pianista. Il tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo che l'evento fosse in parte riconducibile al comportamento colposo della vittima, quantificando il concorso di colpa al 60% e condannandola a restituire quanto percepito in eccedenza. Con il ricorso per cassazione la danneggiata deduceva: 1) violazione dell'art. 81 c.p.c. per asserita carenza di interesse e legittimazione dell'accademia a chiedere la restituzione di somme che, secondo la ricorrente, sarebbero state pagate dall'assicurazione e non dalla convenuta; 2) violazione dell'art. 1227 c.c. e vizio motivazionale, contestando la ravvisata responsabilità concorrente della danneggiata e sostenendo che, dato lo stato dei luoghi, l'evento non sarebbe stato evitabile con l'ordinaria diligenza; 3) vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. per asserita insufficienza della risposta del CTU alle osservazioni del consulente di parte sul danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a contestare un accertamento di fatto su chi avesse effettivamente corrisposto le somme, tema non deducibile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale, qui non proposto in modo rituale; inoltre, la dedotta questione di titolarità della situazione giuridica era stata affrontata come questione di merito e la censura si risolveva in una mera confutazione del giudizio di fatto. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché investiva il giudizio di fatto sul concorso colposo della danneggiata. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto a criticare la valutazione del giudice di merito sulle conclusioni del CTU, valutazione rientrante nel potere del giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 81 c.p.c.
la legittimazione ad agire e la titolarità della situazione giuridica dedotta rilevano come elementi costitutivi della domanda e la relativa censura non può risolversi in una mera contestazione del fatto accertato dal giudice di merito
art. 1227 c.c.
la valutazione del concorso colposo del danneggiato appartiene al giudizio di merito e non è sindacabile in cassazione se dedotta come mera contestazione dell'apprezzamento fattuale
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
il motivo è stato usato per prospettare censure che, in realtà, attenevano a questioni di fatto o di merito, risultando inammissibile
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio motivazionale è richiamabile nei limiti propri del controllo di legittimità; nel caso concreto le censure non erano ritualmente articolate o miravano a riesaminare il merito
artt. 375 c.p.c., 376 c.p.c. e 380-bis c.p.c.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La deduzione della carenza di legittimazione o di titolarità del diritto azionato non può essere formulata come semplice contestazione di un fatto storico accertato dal giudice di merito; occorre una censura coerente con i limiti del giudizio di legittimità.
- Il giudizio sul concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. è tipicamente un apprezzamento di merito: in cassazione non è sindacabile se la doglianza mira solo a sostituire una diversa valutazione delle circostanze di fatto.
- Le critiche alla valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio non sono ammissibili quando si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito, essendo riservato al giudice di merito il recepimento o il dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
- Nel giudizio di cassazione, la censura di vizio motivazionale deve essere specificamente e ritualmente articolata; non è sufficiente riproporre una lettura alternativa dei fatti o delle prove.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è normalmente condannata alle spese e può essere tenuta al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se previsto dalla legge.
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