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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9393/2022 del 18/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale (artt. 495 e 61 n. 6 c.p.), censurando il rifiuto della Corte d'appello di sostituire la pena detentiva con la libertà controllata ai sensi dell'art. 53 L. 24/11/1981, n. 689. La difesa ha sostenuto che la Corte avrebbe applicato in modo ostativo l'art. 59 della stessa legge, senza un'interpretazione costituzionalmente conforme, e avrebbe usato una presunzione assoluta incompatibile con la Costituzione; ha chiesto che l'art. 59 fosse interpretato in modo da rendere possibile la sostituzione nelle ipotesi di modesta offensività del fatto e di occasionalità, e ha contestato l'adeguatezza della motivazione circa la modesta entità del fatto e il rilevante intervallo temporale rispetto alle precedenti condanne. Infine ha rilevato che la Corte non ha considerato altre sanzioni sostitutive (p.es. semidetenzione).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la decisione del giudice di merito in materia di sanzioni sostitutive costituisca un accertamento di fatto e valutazione discrezionale non sindacabile in sede di legittimità, se non manifestamente illogico. La Corte d'appello aveva motivato il diniego dando rilievo a precedenti penali recenti e alla negativa personalità del ricorrente, applicando i criteri di cui all'art. 133 c.p.; tale apprezzamento è congruo e non impugnabile in cassazione. Le questioni su altre sanzioni sostitutive non dedotte in appello non potevano essere sollevate in cassazione. Per l'evidente inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    Norma che disciplina la falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale; la condotta è stata ritenuta accertata dal giudice di merito.

  • art. 61 n. 6 cod. pen.

    Aggravante applicata perché il fatto è stato commesso nel periodo in cui l'imputato si era sottratto a un ordine di esecuzione di pena.

  • legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 59

    Previsione ostativa all'applicazione di sanzioni sostitutive in presenza di precedenti penali nei termini previsti; il ricorrente ne aveva chiesto un'interpretazione costituzionalmente conforme, ma la Corte ha ritenuto irrilevante la questione dato il carattere di valutazione fattuale della decisione di merito.

  • legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53

    Norma che disciplina le sanzioni sostitutive della pena detentiva breve (tra cui la libertà controllata); la richiesta difensiva mirava all'applicazione di tale istituto, che però è subordinato alla valutazione discrezionale del giudice di merito.

  • art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Norma richiamata dalla Corte per sottolineare che il giudice di merito, nell'esercizio del potere discrezionale sulle sostituzioni di pena, deve considerare criteri personali e di condanna (collegamento agli articoli sull'applicazione delle sostituzioni).

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della personalità del reo; la Corte d'appello li ha applicati per valutare la negativa personalità e i precedenti del ricorrente ai fini del diniego della misura sostitutiva.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Richiamato in relazione ai limiti di enunciazione del motivo di ricorso, la Corte ha enunciato il motivo nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per imporre al ricorrente il pagamento di euro tremila.

Massime di principio

  • La decisione del giudice di merito sulla concessione di sanzioni sostitutive della pena detentiva è soprattutto un apprezzamento di fatto e di discrezionalità: la Corte di cassazione non lo riesamina se la motivazione non è manifestamente illogica.
  • La sussistenza di precedenti rilevanti nei termini ostativi previsti dalla legge può legittimamente precludere la sostituzione della pena; il giudice deve comunque motivare in ordine alla personalità del reo e ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • Questioni e richieste che non siano state dedotte o sviluppate in sede di appello non possono essere utilmente sollevate per la prima volta in cassazione.
  • La contestazione di presunte incompatibilità costituzionali di una norma richiede che la questione sia rilevante e non pura travisazione di un apprezzamento discrezionale di merito; la Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando la censura è, in sostanza, una diversa valutazione dei fatti.
  • Chi propone ricorso per cassazione deve valutare il rischio di condanna alle spese e all'ammenda in caso di inammissibilità; motivare adeguatamente i profili di diritto e i punti di fatto effettivamente impugnati.

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