Sentenza n. 273/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione direttoriale di rigetto del ricorso gerarchico contro la disdetta contrattuale della rivendita, la chiusura immediata dell’esercizio e l’incameramento dei depositi cauzionali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva respinto il ricorso gerarchico contro il provvedimento di disdetta del contratto di appalto relativo a una rivendita ordinaria di tabacchi con annessa ricevitoria, disponendone anche la chiusura immediata e l’incameramento dei depositi cauzionali. La disdetta era fondata su due autonome ragioni: la violazione dell’obbligo di gestione personale e l’abbandono del servizio, poiché la rivendita era rimasta chiusa senza autorizzazione dal 28 maggio 2024 al 30 agosto 2024 e senza comunicazione dall’1 al 19 settembre 2024; inoltre, la perdita della disponibilità del locale, a seguito della scadenza del contratto di comodato il 21 agosto 2024. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto che la chiusura fosse giustificata da una situazione di forza maggiore derivante da una malattia, tale da impedirgli anche la consapevolezza degli adempimenti necessari. Con il secondo motivo ha sostenuto di avere comunque la piena disponibilità dell’immobile, essendo in corso il rinnovo del contratto. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione del principio di proporzionalità, assumendo che le circostanze avrebbero potuto giustificare una sanzione meno grave.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto comprovata la chiusura non autorizzata e la successiva chiusura senza comunicazione, reputandole idonee, considerate unitariamente, a integrare la violazione dell’obbligo di gestione personale e l’abbandono del servizio previsti dall’art. 34, comma 1, n. 1, della l. n. 1293/1957. La valutazione discrezionale dell’amministrazione è stata ritenuta immune da travisamento, illogicità e sproporzione, anche in ragione della reiterazione delle condotte e della gravità del pregiudizio arrecato all’interesse pubblico. La malattia non è stata ritenuta integrante la forza maggiore, poiché tale esimente richiede un evento imprevedibile, inevitabile e cogente, tale da precludere obiettivamente la condotta dovuta. Nel caso concreto, il carattere risalente e cronico della patologia escludeva l’imprevedibilità e l’anormalità dell’evento; inoltre, il gestore avrebbe potuto adottare condotte alternative, quali la nomina di un rappresentante temporaneo o di un sostituto. Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha ritenuto provata la sopravvenuta indisponibilità del locale per la scadenza del comodato, con conseguente violazione degli artt. 50, comma 1, e 63, comma 2, del d.P.R. n. 1074/1958, che richiedono la disponibilità di un locale idoneo mediante atto avente data certa. L’affermazione del ricorrente circa il rinnovo del contratto è stata giudicata meramente assertiva e priva di supporto documentale. Quanto al terzo motivo, la misura è stata ritenuta adeguata e proporzionata alla pluralità e all’obiettiva gravità delle violazioni. La determinazione impugnata è stata quindi confermata; le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità del caso.
Norme richiamate
art. 34, comma 1, n. 1, l. n. 1293/1957
l’Amministrazione può procedere alla disdetta del contratto d’appalto o alla revoca della gestione delle rivendite nei seguenti casi: 1) violazione dell’obbligo della gestione personale o abbandono del servizio
La chiusura non autorizzata e la mancata comunicazione della chiusura, valutate unitariamente, integrano la violazione dell’obbligo di gestione personale e l’abbandono del servizio, legittimando la disdetta contrattuale.
art. 28, comma 2, l. n. 1293/1957
La possibilità di nominare un sostituto costituisce una condotta alternativa esigibile per fronteggiare impedimenti personali del gestore e conciliare le esigenze personali con la continuità del servizio.
art. 50, comma 1, d.P.R. n. 1074/1958
Le rivendite ordinarie istituite nei Comuni con popolazione non superiore ai trentamila abitanti sono assegnate in esperimento per il periodo di un triennio mediante concorso riservato alle seguenti categorie di persone, che dispongano di locale riconosciuto idoneo a discrezionale giudizio dell’Ispettorato compartimentale
La disponibilità di un locale idoneo costituisce requisito per l’assegnazione e la gestione della rivendita; la perdita di tale disponibilità può fondare la disdetta o revoca.
art. 63, comma 2, d.P.R. n. 1074/1958
si richiede che il rivenditore abbia la effettiva gestione finanziaria della rivendita, spieghi un diretto interessamento sul funzionamento di essa ed abbia la disponibilità in proprio nome, per regolare atto avente data certa, del locale o della porzione di locale occupato dalla rivendita
Il gestore deve disporre in proprio nome, mediante atto avente data certa, del locale occupato dalla rivendita; la scadenza del comodato determina la perdita del requisito se non è provata una valida e attuale disponibilità.
art. 70 d.P.R. n. 1074/1958
La nomina di un rappresentante temporaneo è indicata come strumento utilizzabile dal gestore per assicurare la continuità del servizio durante un impedimento personale.
Massime di principio
- La chiusura reiterata e non autorizzata di una rivendita, accompagnata dalla mancata comunicazione della sospensione del servizio, può integrare la violazione dell’obbligo di gestione personale e l’abbandono del servizio ai sensi dell’art. 34, comma 1, n. 1, della l. n. 1293/1957, legittimando la disdetta contrattuale quando la valutazione amministrativa sia esente da travisamento, illogicità e sproporzione.
- La forza maggiore, invocata per giustificare l’inadempimento degli obblighi di gestione di una rivendita, richiede un evento imprevedibile, inevitabile e cogente, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate con le precauzioni esigibili; una patologia risalente e cronica, in presenza di strumenti per assicurare la sostituzione o la rappresentanza temporanea, non integra di per sé tale esimente.
- La disponibilità di un locale idoneo, detenuto in proprio nome mediante atto avente data certa, costituisce requisito essenziale per la gestione della rivendita ai sensi degli artt. 50 e 63 del d.P.R. n. 1074/1958; la scadenza del contratto che fondava tale disponibilità può quindi giustificare la disdetta, salvo prova documentale di un titolo attuale ed efficace.
- La disdetta della rivendita è proporzionata quando è correlata a una pluralità di violazioni autonome e obiettivamente gravi, consistenti sia nell’abbandono del servizio sia nella perdita della disponibilità del locale.
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