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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10140/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La lite nasce dall’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica contro il decreto di liquidazione dei compensi spettanti a un difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile l’opposizione per tardività, ritenendo che il provvedimento fosse stato comunicato al Pubblico Ministero mediante il sistema informatico e che, comunque, l’opponente non avesse provato di avere proposto l’opposizione entro trenta giorni dalla conoscibilità dell’atto. La Procura ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non avere mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che la schermata SICID non dimostrerebbe l’avvenuta comunicazione nelle forme di legge; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che il giudice di merito non avesse considerato un’attestazione interna della Procura secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea e che, pertanto, non poteva porsi a carico del Pubblico Ministero la prova della data di effettiva conoscenza dell’atto. La Corte di cassazione ha però rilevato anzitutto l’inammissibilità del ricorso per carenza della sommaria esposizione dei fatti di causa ex art. 366, n. 3, c.p.c.; in ogni caso ha confermato la tardività dell’opposizione, affermando che, anche a prescindere dalla questione sulla ritualità della comunicazione, l’opposizione era stata proposta ben oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., applicabile anche al procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto carente il requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa ai sensi dell’art. 366, n. 3, c.p.c. e, comunque, ha affermato che l’opposizione al decreto di liquidazione era tardiva anche alla luce del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., applicabile al rimedio previsto dall’art. 170 d.P.R. n. 115/2002. Non sono state regolate le spese del giudizio di legittimità, in considerazione della qualità del ricorrente e della mancata costituzione dell’intimato.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando manca la sommaria esposizione dei fatti di causa, rendendo impossibile una compiuta comprensione della vicenda processuale.

  • art. 136 c.p.c.

    Richiamato come norma la cui violazione era dedotta nel primo motivo, in relazione alle modalità di comunicazione del provvedimento.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sull’onere della prova: chi contesta la tempestività dell’opposizione deve allegare e provare i fatti posti a fondamento della propria deduzione, ma la Corte ha ritenuto decisivo che l’opposizione fosse comunque tardiva rispetto al termine lungo.

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    Prevede l’opposizione contro il decreto di pagamento dei compensi al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 84 d.P.R. n. 115/2002

    Individua il decreto di pagamento del compenso e ammette opposizione ai sensi dell’art. 170.

  • art. 15 d.lgs. n. 150/2011

    Le opposizioni in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Richiamato in via di equiparazione del decreto di liquidazione all’ordinanza appellabile nel rito sommario.

  • art. 327 c.p.c.

    In difetto di comunicazione o notificazione del provvedimento, si applica il termine lungo di impugnazione; la Corte afferma che tale termine vale anche per l’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quanto al contributo unificato aggiuntivo; la Corte esclude i presupposti per il suo versamento nel caso concreto.

Massime di principio

  • L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, pur soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, resta soggetta in mancanza di tale comunicazione o notificazione al termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c.
  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione è necessario che il ricorso contenga una sommaria ma effettiva esposizione dei fatti di causa; la mancanza di tale requisito comporta inammissibilità.
  • Quando il giudice di merito ha correttamente ricondotto il rimedio al regime impugnatorio applicabile e ha accertato la tardività dell’opposizione rispetto al termine lungo, eventuali contestazioni sulla ritualità della comunicazione del provvedimento non incidono sull’esito se la proposizione del rimedio è comunque oltre il termine finale.
  • Nel procedimento di opposizione in materia di spese di giustizia, la disciplina processuale va letta in coerenza con il rito sommario e con i termini di impugnazione previsti per i provvedimenti decisori e definitivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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