Ordinanza n. 391/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto della Prefettura di Pisa prot. -OMISSIS- webarea I con cui il Vice Prefetto di Pisa, Dr.ssa -OMISSIS-, ha rigettato l’istanza di riesame e revoca del divieto di detenzione di armi, con ciò confermando il precedente divieto, e di ogni altro atto e provvedimento connesso, presupposto e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto dell’istanza di riesame e revoca del divieto di detenzione di armi, con conferma del precedente divieto
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui la Prefettura di Pisa ha rigettato l’istanza di riesame e revoca di un precedente divieto di detenzione di armi. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la domanda cautelare è stata ritenuta meritevole di positivo apprezzamento, in ragione del lungo tempo trascorso dall’irrogazione del divieto e della sopravvenienza di fatti nuovi. Il testo non specifica ulteriori motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che il ricorso, a un primo sommario esame e con riserva di ulteriori approfondimenti nella fase di merito, presentasse profili favorevoli, valorizzando il lungo tempo decorso dall’adozione del divieto e i fatti nuovi sopravvenuti. Tuttavia, non ha disposto espressamente la sospensione dell’efficacia del provvedimento. Ha ritenuto sufficiente a soddisfare l’esigenza cautelare la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissata per il 26 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
la sollecita fissazione dell’udienza di merito
Consente al giudice, quando l’esigenza cautelare può essere soddisfatta attraverso la rapida definizione della causa, di fissare sollecitamente l’udienza di merito senza adottare una distinta misura cautelare sospensiva.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto è richiamato quale fondamento della domanda cautelare e della decisione sulla sua trattazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare amministrativo, il decorso di un lungo periodo dall’adozione della misura restrittiva e la sopravvenienza di fatti nuovi possono rendere positivamente apprezzabile il ricorso in sede sommaria, ferma la necessità degli approfondimenti propri della fase di merito.
- Quando l’esigenza cautelare può essere adeguatamente soddisfatta dalla sollecita definizione della causa, il giudice può fissare rapidamente l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre la sospensione dell’atto impugnato.
Come è indicizzato
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