Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 06/07/2015 n. 1493 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Operazioni soggettivamente inesistenti - effettività dell'operazione - conseguenze - indetraibilità dell'IVA - deducibilità del costo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava fatture emesse da un'impresa edile risultata soggettivamente inesistente, poiché i lavori erano stati materialmente eseguiti da un'impresa terza. Occorreva stabilire quali conseguenze derivassero dall'inesistenza soggettiva dell'operazione: se essa comportasse soltanto l'indetraibilità dell'IVA indicata in fattura oppure anche l'indeducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dei costi effettivamente sostenuti e pagati dal contribuente.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha ritenuto corretta la deduzione dei costi, valorizzando l'effettività delle prestazioni e l'effettivo pagamento delle fatture. L'operazione soggettivamente inesistente comporta l'indetraibilità dell'IVA indicata in fattura, ma non determina necessariamente anche l'indeducibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi, quando il costo sia reale, inerente e documentato. Nel caso descritto, quindi, è stata riconosciuta la deducibilità dei costi, mentre resta esclusa la detrazione dell'IVA.

Norme richiamate

  • Art. 8, comma 1, decreto-legge n. 16/2012

    La disposizione è richiamata quale riferimento per distinguere gli effetti dell'utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, soprattutto con riguardo alla deducibilità dei costi effettivamente sostenuti.

  • Art. 14, comma 4-bis, legge n. 537/1993

    La norma è interpretata nel senso che l'indeducibilità riguarda i costi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi, non ogni costo documentato da una fattura emessa da un soggetto diverso dall'effettivo esecutore della prestazione.

  • Cassazione n. 30210/2010

    Richiamata a sostegno della distinzione tra il trattamento dell'IVA, indetraibile in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, e quello del costo, che può rimanere deducibile se effettivo e inerente.

  • Cassazione n. 8972/2011

    Richiamata quale precedente secondo cui l'inesistenza soggettiva dell'operazione non comporta automaticamente l'indeducibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi.

Massime di principio

  • La soggettiva inesistenza dell'operazione incide anzitutto sull'IVA: l'imposta indicata in fattura non è detraibile se il soggetto che ha fatturato non è l'effettivo prestatore o cedente.
  • L'indetraibilità dell'IVA non comporta automaticamente l'indeducibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi.
  • Il costo può essere dedotto se il bene o servizio è stato realmente acquisito, è inerente all'attività d'impresa, è adeguatamente documentato e il relativo pagamento è dimostrabile.
  • La mera irregolarità soggettiva della fattura non basta, da sola, a negare la deduzione del costo; l'Amministrazione deve contestare anche l'effettività, l'inerenza o la strumentalità del costo, oppure la sua riconducibilità a un illecito rilevante ai sensi della normativa applicabile.
  • La valutazione deve essere distinta per ciascun tributo: la disciplina dell'IVA e quella delle imposte sui redditi possono produrre conseguenze diverse sulla medesima operazione.
  • La prova dell'effettiva esecuzione dei lavori, dell'inerenza e del pagamento è determinante per sostenere la deducibilità del costo in situazioni analoghe.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.