Sentenza n. 978/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento 1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera di Consiglio Comunale del Comune di Saronno n. 33 del 20.12.2022 (pubblicata all’Albo Pretorio dal 12.01 .20 23 al 27.01.2023, con la quale è stata approvata l’introduzione dell’ imposta di soggiorno per l’anno 20 23 , senza tuttavia approvare né Regolamento né Tariffe; nonché - della delibera del Consiglio Comunale di Saronno n. 9 del 02.02.2023 con cui è stato approvato il Bilancio d i previsione finanziario 2023/2025, nella parte in cui tale proposta contempla anche il gettito dell’imposta di soggiorno e già sin dalla annualità 2023; - della delibera di Giunta Comunale n. 198 del 29.11.2022, con la quale è stata proposta l’istituzione dell’imposta di soggiorno; - della delibera di G.M. n. 56 del 16 2023, con cui è stata approvata la proposta di Regolamento attuativo dell’imposta di soggiorno; - della deliberazione n. 234 del 29/12/2022, con la quale la Giunta Municipale di Saronno ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 di cui all’art. 11 e all’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011 e i relativi allegati, nella parte in cui tale proposta contempla anche il gettito dell’imposta di soggiorno e già sin dalla annualità 2023. 2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Starhotels S.p.A., A Socio Unico Soggetta Alla Direzione e Controllo della Starhotels Finanziaria S.r.l. il 13/8/2023: - della delibera di C.C. n. 19 del 26 aprile 2023, pubblicata il 23 maggio 2023 (doc. 13), con cui il Comune di Saranno ha approvato il Regolamento per l’istituzione dell’imposta di soggiorno; - nonché della delibera di Giunta Comunale n. 114 del 25.05.2023 (pubblicata il 26.05.2023 – doc. 14) con cui sono state approvate le tariffe dell’imposta di soggiorno, suddivise per tipologia di struttura e categoria, disponendo come data di avvio per la sua applicazione il 1° luglio 2023 e (per il versamento alle casse comunali la data del 16.10.2023), fatta salva la possibilità di differire l’applicazione dell’imposta al 1° gennaio 2024 su richiesta documentata da parte del singolo gestore in caso di eventuali impegni già assunti, mediante contratti e/o convenzioni con organizzazioni e/o gruppi di impresa e/o altro sottoscritti in data antecedente all’applicazione della tariffa; nonché, per la condanna del Comune di Saronno al risarcimento del danno subito dalle strutture per illegittima applicazione dell’imposta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibere comunali relative all’istituzione, regolamentazione e applicazione dell’imposta di soggiorno, comprese le tariffe e gli atti di bilancio che ne prevedevano il gettito, nonché domanda risarcitoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società ricorrenti hanno impugnato la delibera consiliare che introduceva l’imposta di soggiorno senza approvare contestualmente regolamento e tariffe, gli atti di bilancio che prevedevano il relativo gettito, la proposta di istituzione dell’imposta, la proposta di regolamento, nonché, con motivi aggiunti, il regolamento comunale successivamente approvato e la deliberazione di Giunta sulle tariffe e sulla decorrenza dell’imposta. È stata inoltre proposta domanda di risarcimento del danno asseritamente derivante dall’illegittima applicazione dell’imposta. Nel corso del giudizio, sospeso ai sensi dell’art. 79 c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c. in attesa della decisione del Consiglio di Stato in un giudizio pregiudiziale, le ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito, dopo la pronuncia del Consiglio di Stato che aveva respinto l’appello nella causa pregiudiziale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso principale sia il ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, valorizzando l’inequivoco contenuto della dichiarazione resa dalle società ricorrenti dopo la definizione del giudizio pregiudiziale da parte del Consiglio di Stato. Il Comune aveva chiesto la liquidazione delle spese in proprio favore, ma il TAR ha disposto la compensazione integrale delle spese. La compensazione è stata giustificata dal comportamento processuale delle parti, che, nonostante l’ordinanza presidenziale imponesse di depositare tempestivamente la decisione del giudice d’appello, avevano depositato la sentenza solo il 13 ottobre 2025, determinando un’ingiustificata dilatazione dei tempi di definizione del giudizio.
Norme richiamate
art. 79 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa per la sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale.
art. 295 c.p.c.
La disposizione è richiamata quale ulteriore fondamento della sospensione necessaria del processo in presenza di una causa pregiudiziale.
Massime di principio
- La dichiarazione inequivoca della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione di merito, intervenuta dopo la definizione del giudizio pregiudiziale che aveva determinato la sospensione del processo, giustifica la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando il giudizio amministrativo è sospeso in attesa della decisione di un giudizio pregiudiziale, la definizione di quest’ultimo e la successiva rinuncia all’interesse alla decisione di merito comportano l’improcedibilità del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti.
- La violazione o il ritardo nell’adempimento di un incombente processuale disposto dal giudice, ove determini un’ingiustificata dilatazione dei tempi di definizione del giudizio, può giustificare la compensazione delle spese di lite anziché la loro liquidazione in favore della parte formalmente vittoriosa.
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