Cassazione Penale, Sentenza n. 50694/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso con unico motivo per erronea applicazione della legge processuale: l'art. 253 c.p.p. disciplina il sequestro per finalità probatorie, escludendo le finalità cautelari volte a prevenire il ripetersi di reati (che sono proprie del sequestro preventivo). Il decreto di sequestro avrebbe indicato finalità probatorie in termini generici e privi del necessario approfondimento motivazionale, mentre l'ordinanza del riesame ha mantenuto il sequestro facendo invece riferimento al rischio di reiterazione della condotta delittuosa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha rilevato che l'indagato è accusato (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990) della detenzione a fini di spaccio di oltre 2.400 g di cocaina rinvenuta nel vano sottosella del ciclomotore Yamaha "T-Max". Il Tribunale del riesame aveva mantenuto il sequestro del ciclomotore motivando anche con il rischio di reiterazione del reato, argomentazione non coerente con la natura probatoria del sequestro adottato ai sensi dell'art. 253 c.p.p. La Corte ha altresì richiamato la giurisprudenza che richiede un accertamento rigoroso sul rapporto tra bene e reato quando si prospetti il sequestro preventivo di cose strumentali. Poiché nel provvedimento impugnato le esigenze probatorie non sono state specificate (non è chiarito quali indagini debbano essere svolte né come il mezzo sia necessario a tali accertamenti), la Corte ha annullato l'ordinanza e rinviato al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p. (decisione del 22/11/2023).
Norme richiamate
art. 253 cod. proc. pen.
Disciplinando il sequestro per finalità probatorie, la norma non giustifica misure idonee a soddisfare esigenze cautelari (come il rischio di reiterazione del reato); le finalità probatorie richiedono motivazione specifica sulle necessità investigative.
art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale che incrimina la detenzione di stupefacenti a fini di spaccio; contestata alla persona indagata quale fatto-reato collegato al sequestro del veicolo.
art. 324 comma 5 cod. proc. pen.
Indica la competenza per il nuovo giudizio dopo annullamento con rinvio (criterio applicato per rinviare il provvedimento al Tribunale di Firenze).
Giurisprudenza di legittimità (es. Cass. Sez. 6, n. 17763 del 13/12/2018 e altri precedenti citati)
Per il sequestro preventivo di cose indicate come "mezzi" del reato è necessario un esame rigoroso del rapporto tra bene e reato: la strumentalità deve essere intrinseca, specifica e non meramente occasionale per giustificare misure di natura preventiva finalizzate alla confisca.
Massime di principio
- Il sequestro disposto ai sensi dell'art. 253 c.p.p. è finalizzato esclusivamente a esigenze probatorie; non può essere giustificato con argomentazioni tipiche del sequestro preventivo (p.es. rischio di reiterazione del reato).
- Quando si dispone il sequestro probatorio di un bene, il provvedimento deve indicare con precisione quali indagini o accertamenti richiedono la disponibilità del bene e come il bene stesso è funzionale a quelle esigenze probatorie.
- Se si ritiene necessario trattenere un bene in ragione della sua presunta strumentalità rispetto al reato (per es. ai fini di futura confisca), il rimedio corretto è il sequestro preventivo e non il sequestro probatorio; per giustificare un sequestro preventivo occorre dimostrare un rapporto diretto e non occasionale tra bene e reato.
- Motivazioni generiche o formulazioni vaghe sulle "esigenze probatorie" sono insufficienti e possono determinare l'annullamento del provvedimento con rinvio per nuovo giudizio.
- In casi di cose che hanno ospitato o occultato la refurtiva o lo stupefacente (p.es. vano sottosella), il giudice deve valutare distintamente se la misura è necessaria per attività istruttoria concreta oppure se si prospetta una misura cautelare preventiva, motivando rigorosamente la scelta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50480/2023 del 19/12/2023
- Sentenza penale · 19 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50484/2023 del 19/12/2023
- Sentenza penale · 19 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50485/2023 del 19/12/2023
- Sentenza penale · 19 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50486/2023 del 19/12/2023
- Sentenza penale · 19 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50487/2023 del 19/12/2023
- Sentenza penale · 19 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50488/2023 del 19/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →