Sentenza n. 1760/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento 1) del provvedimento M_D AE1C1B2 REG2022 -OMISSIS-24-03-2022, datato 24 marzo 2022 – notificato il 31 marzo 2022 - e la condanna del resistente alla corresponsione al Ten. Col. -OMISSIS-dello stipendio dal 21 dicembre 2021 al 17 marzo 2022, al computo di tale periodo ai fini pensionistici, al versamento, sempre per tale periodo, dei relativi contributi, trattamenti fissi e continuativi, assegni accessori e compensi indennitari, comunque denominati o, in alternativa, per la condanna dello stesso resistente all’erogazione dell’assegno alimentare sempre al Ten. Col. -OMISSIS-, con decorrenza 21 dicembre 2021; 2) l’annullamento della decisione n. M_D AE1C1B2 REG2022 -OMISSIS-15-04-2022 di rigetto del ricorso gerarchico presentato dal Ten. Col. -OMISSIS-il 4 febbraio 2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per inadempimento dell'obbligo vaccinale, nonché decisione di rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sospensione dal servizio e dalla retribuzione disposta ai sensi dell'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, nonché il rigetto del ricorso gerarchico. Ha dedotto che, dal 9 dicembre 2021, si trovava in malattia e che tale condizione escludeva un concreto rischio di contagio e rendeva sproporzionata l'applicazione dell'obbligo vaccinale. Ha inoltre sostenuto che il divieto di corrispondere retribuzione e compensi non impedisse il pagamento dell'assegno alimentare, riconosciuto in altre ipotesi di sospensione. Ha prospettato, infine, profili di illegittimità costituzionale e di contrasto con il diritto dell'Unione europea, in particolare con il principio di proporzionalità, quanto alla sospensione integrale dal lavoro e dalla retribuzione senza misure alternative. Il ricorrente ha altresì contestato la detrazione dell'anzianità di servizio o di grado per il periodo di sospensione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il Collegio ha ritenuto legittima la sospensione dal servizio e dalla retribuzione: l'obbligo vaccinale dipendeva dalla mera appartenenza alla categoria del personale militare individuata dal legislatore e non era subordinato all'effettivo svolgimento del servizio. La malattia, i congedi o l'assenza dal luogo di lavoro non costituivano cause esimenti, salvo le specifiche ipotesi di esenzione per comprovate condizioni cliniche previste dalla legge, non dedotte né accertate nel caso concreto. È stata inoltre esclusa la spettanza dell'assegno alimentare, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 15/2023: la sospensione per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale si distingue dalla sospensione cautelare o disciplinare, perché deriva dalla scelta del lavoratore e dall'adempimento di un obbligo di sicurezza del datore di lavoro. Il Collegio ha respinto anche le censure fondate sulla sproporzione della misura e sui prospettati contrasti costituzionali ed europei, valorizzando la temporaneità della sospensione, la conservazione del rapporto di lavoro e l'assenza di conseguenze disciplinari. È stata invece ritenuta illegittima la detrazione dell'anzianità di servizio o di grado: l'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021 prevedeva, quale conseguenza dell'inadempimento, la sospensione dall'attività lavorativa e la perdita della retribuzione e degli altri compensi, senza consentire ulteriori conseguenze sanzionatorie. Gli atti impugnati sono stati quindi annullati limitatamente alla detrazione dell'anzianità. Spese integralmente compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 4-ter d.l. n. 44/2021
L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
La disposizione introduce una disciplina speciale e vincolata: l'inadempimento comporta la sospensione dal lavoro e la perdita della retribuzione e degli altri compensi, ma non ulteriori conseguenze sanzionatorie, come la detrazione dell'anzianità.
art. 4 d.l. n. 44/2021
L'obbligo vaccinale è riferito alla categoria dei soggetti individuati dalla legge e ammette deroghe solo per comprovate condizioni cliniche di pericolo per la salute; non è escluso dalla mera assenza dal servizio per malattia o altra causa.
art. 2 d.l. n. 172/2021
Ha esteso l'obbligo vaccinale al personale militare e ha disciplinato l'accertamento dell'inadempimento e la conseguente sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa.
art. 858, comma 1, d.lgs. n. 66/2010
Disciplina le ipotesi di detrazione dell'anzianità, che non comprendono la sospensione derivante dall'inadempimento dell'obbligo vaccinale in assenza di una specifica previsione normativa.
art. 52, primo comma, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà.
Il principio di proporzionalità è stato invocato dal ricorrente, ma il Collegio ha ritenuto legittima la disciplina temporanea della sospensione, considerata la finalità di tutela della salute, la conservazione del rapporto di lavoro e l'assenza di conseguenze disciplinari.
art. 82 d.P.R. n. 3/1957
È richiamato quale esempio della previsione dell'assegno alimentare in caso di sospensione cautelare o disciplinare, fattispecie distinta dalla sospensione per inadempimento dell'obbligo vaccinale.
sentenza Corte costituzionale n. 15/2023
Ha escluso l'illegittimità costituzionale della mancata corresponsione dell'assegno alimentare ai lavoratori sospesi per inadempimento dell'obbligo vaccinale.
Massime di principio
- L'obbligo vaccinale imposto dalla legge a una categoria professionale sussiste per il solo fatto dell'appartenenza alla categoria e non è escluso dall'assenza dal servizio per malattia, congedo o altra causa, salvo le specifiche esenzioni sanitarie previste dalla legge e debitamente documentate.
- La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione prevista per l'inadempimento dell'obbligo vaccinale non comporta il diritto all'assegno alimentare previsto per sospensioni cautelari o disciplinari, poiché si tratta di fattispecie diverse quanto alla causa della temporanea impossibilità della prestazione.
- La disciplina speciale dell'obbligo vaccinale, prevedendo la sospensione dal lavoro e la perdita della retribuzione e degli altri compensi, non consente di applicare ulteriori conseguenze sfavorevoli non espressamente previste, come la detrazione dell'anzianità di servizio o di grado.
- La sospensione per inadempimento dell'obbligo vaccinale è compatibile con il principio di proporzionalità quando è temporanea, conserva il rapporto di lavoro, non ha natura disciplinare ed è diretta alla tutela della salute individuale e collettiva.
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