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Parere

Parere n. 1631/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199 del 1971, dalla signora -OMISSIS- -OMISSIS- contro la Prefettura di Milano e il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento della Prefettura di Milano del 17 aprile 2023 (n. K10/991153) di diniego della concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202401513

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Diniego della concessione della cittadinanza italiana adottato dalla Prefettura di Milano il 17 aprile 2023, n. K10/991153

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente, cittadina moldava, ha impugnato il diniego della concessione della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il diniego è stato motivato dalla Prefettura con la mancanza di apostille e legalizzazioni sui certificati di nascita e penali moldavi e sulle relative traduzioni. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente ha sostenuto che i documenti erano muniti di apostille elettronica, modalità utilizzata dal Ministero della giustizia moldavo in conformità all’ordinamento moldavo, e che l’omesso riscontro al preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 non fosse significativo, essendo dipeso dalla sua scarsa dimestichezza con gli aspetti giuridici e tecnico-informatici.

Il parere

La Sezione non ha deciso il merito del ricorso, ritenendo l’affare non maturo per la decisione poiché il Ministero dell’interno non ha trasmesso la relazione di rito. Ha disposto un supplemento istruttorio: il Ministero dovrà trasmettere entro 90 giorni dalla comunicazione del parere una relazione istruttoria documentata, contenente anche eventuali osservazioni e controdeduzioni della ricorrente. Prima della trasmissione, la relazione dovrà essere inviata alla ricorrente, cui dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per presentare osservazioni. La trattazione è stata differita a un’adunanza da fissarsi nel primo trimestre del 2027. In caso di ingiustificato mancato adempimento, l’affare potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.

Osservazioni

Maturità dell’affare e relazione di rito

L’affare non è maturo per la decisione perché il Ministero dell’interno non ha trasmesso la relazione di rito prevista per l’istruzione del ricorso straordinario.

Supplemento istruttorio e contraddittorio

Il Ministero dell’interno deve trasmettere entro 90 giorni dalla comunicazione del parere una relazione istruttoria documentata, previamente inviata alla ricorrente, alla quale deve essere concesso un termine non inferiore a 20 giorni per formulare osservazioni e controdeduzioni.

Conseguenze del mancato adempimento

In caso di ingiustificato mancato adempimento dell’incombente istruttorio, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti presenti nel fascicolo d’ufficio.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    È la disposizione sulla cui base la ricorrente ha presentato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana; il merito della sua applicazione non è stato ancora esaminato.

  • art. 10-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241

    Il preavviso di rigetto è stato comunicato alla ricorrente e non ha ricevuto riscontro; la rilevanza di tale omissione non è stata definita nel merito, poiché l’affare è stato rinviato per carenza della relazione istruttoria ministeriale.

  • art. 11, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    È richiamato quale fondamento del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato, insieme alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali, quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della ricorrente.

  • articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati a tutela dei diritti e della dignità dell’interessata quale base, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, per l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando manca la relazione di rito dell’amministrazione resistente e tale omissione impedisce di valutare compiutamente la controversia, la Sezione può disporre un supplemento istruttorio e differire la trattazione dell’affare.
  • La relazione istruttoria richiesta all’amministrazione deve essere previamente comunicata al ricorrente, cui deve essere assicurato un termine non inferiore a venti giorni per formulare osservazioni e controdeduzioni, in attuazione del contraddittorio procedimentale.
  • L’ingiustificato mancato adempimento dell’incombente istruttorio non impedisce necessariamente la decisione del ricorso straordinario, che può essere definito sulla base degli atti già presenti nel fascicolo d’ufficio.

Diniego della cittadinanza italiana e parere interlocutorio

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una cittadina della Repubblica di Moldavia contro la Prefettura di Milano e il Ministero dell’interno, avente a oggetto il diniego della concessione della cittadinanza italiana. Il parere non definisce il merito della controversia, ma dispone un supplemento istruttorio e differisce la trattazione.

Premesse e provvedimento impugnato

La ricorrente aveva presentato il 18 maggio 2021 un’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

La Prefettura di Milano ha respinto l’istanza con provvedimento del 17 aprile 2023, n. K10/991153, rilevando la mancanza delle apostille e delle legalizzazioni relative ai certificati di nascita e penali rilasciati dalla Repubblica di Moldavia, nonché alle relative traduzioni. Il diniego era stato preceduto dalla comunicazione del preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, rimasto senza riscontro.

Motivo del ricorso

La ricorrente ha dedotto un unico motivo, sostenendo che la documentazione fosse munita di apostille elettronica, quale modalità utilizzata dal Ministero della giustizia moldavo in conformità all’ordinamento di quel Paese. Ha inoltre affermato che il mancato riscontro al preavviso di rigetto fosse dipeso dalla sua scarsa dimestichezza con gli aspetti giuridici e tecnico-informatici e non dovesse quindi assumere rilievo decisivo.

Ragioni del rinvio istruttorio

La Sezione ha ritenuto l’affare non maturo per la decisione perché il Ministero dell’interno non aveva trasmesso la relazione di rito. Di conseguenza, non è stata esaminata la questione relativa alla validità o sufficienza delle apostille elettroniche, né quella concernente gli effetti dell’omesso riscontro al preavviso di rigetto.

Il Consiglio di Stato ha disposto che il Ministero dell’interno:

  • trasmetta entro 90 giorni dalla comunicazione del parere una relazione istruttoria documentata;
  • includa nella relazione le proprie eventuali osservazioni e controdeduzioni;
  • invii previamente la relazione alla ricorrente;
  • assegni alla ricorrente un termine non inferiore a 20 giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni.

Esiti procedurali

La trattazione dell’affare è stata differita a un’adunanza da fissarsi nel primo trimestre del 2027. Il Consiglio di Stato ha precisato che, in caso di ingiustificato mancato adempimento dell’incombente istruttorio, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo d’ufficio.

Protezione dei dati personali

Il parere dispone l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la ricorrente, richiamando l’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché gli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessata.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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