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Ordinanza

Ordinanza n. 4146/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Consiglio di Stato - sez. V n. 10160/2025, resa tra le parti, per la esecuzione ai sensi dell’art. 112 e ss. c.p.a. della decisione del Consiglio di Stato Sez. V n. 10160/2025 che ha accolto il ricorso della Società Aerea Protezione & Ambiente A.R.L. per l’annullamento della procedura di gara aperta, indetta dal Ministero dell’Interno, con Decreto n. 533 del 17 settembre 2024, per l'affidamento del servizio di gestione operativa e logistica della flotta Canadair del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e per la declaratoria di nullità, ai sensi dell’art. 114 c.p.a. di eventuali atti della stazione appaltante, non conosciuti, di conferma della aggiudicazione e di prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, evidentemente elusivi della richiamata decisione del Consiglio di Stato.

Giustizia amministrativa202601489

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: atti e comportamenti della stazione appaltante ritenuti elusivi della sentenza del Consiglio di Stato n. 10160/2025, inclusa l'eventuale conferma dell'aggiudicazione e la prosecuzione del rapporto contrattuale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto appello nell'ambito del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 10160/2025, che aveva accolto il ricorso dell'impresa e annullato la procedura di gara aperta indetta dal Ministero dell'Interno per l'affidamento del servizio di gestione operativa e logistica della flotta Canadair. L'impresa ricorrente e l'Avvocatura erariale hanno congiuntamente chiesto il rinvio della camera di consiglio del 21 maggio 2026, evidenziando l'essenzialità e l'indifferibilità del servizio per la protezione civile, la salvaguardia dell'incolumità pubblica e la campagna antincendio boschivo, particolarmente intensa da giugno a settembre 2026. L'impresa ha precisato di mantenere ferma la pretesa di integrale esecuzione del giudicato, condividendo tuttavia l'esigenza di evitare, durante il periodo di massima operatività, soluzioni pregiudizievoli per la continuità del servizio. Il controinteressato, tempestivamente avvisato, non ha formulato osservazioni.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistenti ragioni eccezionali idonee a giustificare il rinvio della trattazione ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a., in considerazione della rilevanza del servizio aereo antincendio per la protezione civile, la sicurezza pubblica e la tutela del patrimonio ambientale. Non è stata adottata alcuna decisione sul merito dell'ottemperanza, sulla dedotta elusione del giudicato o sulla validità degli atti della stazione appaltante. La trattazione camerale è stata rinviata al 22 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    ragioni eccezionali che giustificano il rinvio della trattazione

    Consente il rinvio della trattazione quando ricorrono ragioni eccezionali; nel caso concreto il rinvio è stato giustificato dall'esigenza di salvaguardare la continuità di un servizio essenziale di protezione civile durante la campagna antincendio boschivo.

  • art. 112 c.p.a.

    esecuzione ai sensi dell’art. 112 e ss. c.p.a.

    Individua il quadro normativo dell'azione di ottemperanza, nell'ambito della quale è stato proposto il ricorso; la disposizione non è stata applicata nel merito dall'ordinanza.

  • art. 114 c.p.a.

    declaratoria di nullità, ai sensi dell’art. 114 c.p.a. di eventuali atti della stazione appaltante

    È richiamato quale fondamento della domanda di declaratoria di nullità degli eventuali atti elusivi del giudicato; l'ordinanza non decide tale domanda.

Massime di principio

  • La trattazione di un giudizio amministrativo può essere rinviata per ragioni eccezionali quando la decisione immediata rischi di compromettere la continuità e l'efficiente organizzazione di un servizio essenziale connesso alla protezione civile e alla sicurezza pubblica.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il rinvio dell'udienza per esigenze di interesse pubblico non comporta alcuna decisione sulla dedotta elusione o violazione del giudicato e lascia impregiudicate le pretese delle parti fino alla successiva trattazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti specialiProcedura di garaOrdinanze di protezione civile
RamiProcesso amministrativoContratti pubbliciEmergenze e protezione civile
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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