Sentenza n. 275/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento -del decreto del Questore della Provincia di Reggio Calabria del -OMISSIS-, notificato il 27.2.2025, con cui è stata respinta l’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia presentata il 24.3.2024; - della comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., emessa a carico del ricorrente l’-OMISSIS-, dalla Questura di Reggio Calabria -Commissariato di PS di -OMISSIS-- a firma del Vice Questore, finalizzata al diniego dell’istanza di rilascio di porto di fucile per uso di caccia; - della nota della Questura di Reggio Calabria - Commissariato di PS di -OMISSIS-- P.A.S. del -OMISSIS-, nella parte in cui è stato parzialmente negato il chiesto accesso agli atti limitandolo alla sola comunicazione delle notizie asseritamente emergenti dai documenti in possesso dell’Amministrazione, con diniego di ostensione dei documenti stessi; - di tutti gli altri atti connessi, prodromici, pregressi, successivi, collegati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia, preavviso di rigetto e parziale diniego di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego questorile fondato su numerosi controlli di polizia che lo avevano riguardato in compagnia di soggetti gravati da precedenti penali e di polizia, nonché su un rapporto di parentela con un soggetto controindicato. Ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990, difetto e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria ed eccesso di potere, sostenendo che gli incontri fossero occasionali, che non fosse stata dimostrata una reale frequentazione né una sua inaffidabilità nell’uso delle armi, e che l’amministrazione non avesse adeguatamente valutato le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 11 e 43 TULPS, rilevando la propria incensuratezza e quella della famiglia, l’assenza di condanne personali e la mancata contestualizzazione degli elementi ostativi. È stato altresì impugnato il parziale diniego di accesso agli atti, relativo a relazioni di servizio, informative e altri documenti sottostanti agli accertamenti di polizia.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha qualificato il rilascio del porto d’armi come autorizzazione eccezionale, subordinata alla presumibile completa affidabilità dell’interessato, e ha riconosciuto all’autorità di pubblica sicurezza un’ampia discrezionalità preventiva, esercitabile anche in assenza di condanne penali e sulla base di fatti o situazioni personali non aventi autonoma rilevanza penale. Il giudice ha ritenuto insufficienti, da sole, le controindicazioni derivanti dal rapporto parentale, sia per la loro risalenza sia per l’assenza di elementi attuali di concreta interrelazione tra il ricorrente e il congiunto. Ha però giudicato decisivi i numerosi controlli personali, distribuiti su un arco temporale significativo, ripetuti con alcuni dei medesimi soggetti, svolti in luoghi diversi e prevalentemente in tarda serata, in compagnia di persone gravate anche da precedenti per reati gravi o concernenti armi. Tali elementi, valutati complessivamente, sono stati ritenuti idonei a configurare una frequentazione e a far sorgere un rischio di apprensione o uso improprio dell’arma da parte dei soggetti frequentati. L’incensuratezza del ricorrente, l’asserita ignoranza dei precedenti degli accompagnatori e le sue prospettive future personali e lavorative non sono state ritenute decisive, poiché il diniego ha natura preventiva e non sanzionatoria. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata valutazione delle osservazioni procedimentali: non occorre una confutazione analitica delle memorie, essendo sufficiente una motivazione complessiva e logicamente adeguata; nel caso concreto il provvedimento aveva dato conto delle deduzioni e della loro insufficienza. Il sindacato giurisdizionale è stato limitato alla verifica dell’assenza di errori manifesti, travisamento o irrazionalità, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità di pubblica sicurezza. La domanda relativa all’accesso è stata rigettata per genericità e mancanza di specifiche censure pertinenti. Spese compensate in ragione del carattere meramente formale delle difese dell’amministrazione.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo di motivazione è soddisfatto quando il provvedimento espone in modo complessivamente logico e adeguato gli elementi posti a fondamento del diniego.
art. 10-bis l. 241/1990
La presentazione di osservazioni al preavviso di rigetto non impone all’amministrazione una confutazione analitica di ogni deduzione, purché il provvedimento finale dia conto delle memorie e spieghi logicamente perché non siano idonee a modificare l’esito.
art. 11 TULPS
La buona condotta richiesta per le autorizzazioni di polizia non coincide con la mera assenza di condanne penali e può essere esclusa da frequentazioni e comportamenti idonei a porre in dubbio l’affidabilità nell’uso delle armi.
art. 43 TULPS
Il diniego della licenza di porto d’armi può fondarsi su una valutazione preventiva dell’affidabilità e del rischio di abuso, anche in assenza di una condanna per specifici reati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.
Massime di principio
- Il rilascio del porto d’armi costituisce un’eccezione rispetto al generale divieto di detenzione e uso delle armi ed è subordinato alla presumibile completa affidabilità dell’interessato; il diniego può essere adottato in funzione preventiva anche in assenza di condanne penali per reati specifici.
- L’autorità di pubblica sicurezza può valutare, quali indici sintomatici di possibile abuso dell’arma, frequentazioni ripetute con soggetti gravati da precedenti penali o di polizia, anche quando i singoli episodi non integrino illeciti imputabili al richiedente, purché la valutazione complessiva sia adeguatamente motivata e non manifestamente irrazionale.
- La mera incensuratezza del richiedente non esclude il diniego della licenza di porto d’armi quando altri elementi oggettivi, quali la numerosità, ripetitività, durata e modalità delle frequentazioni, facciano dubitare della sua completa affidabilità o evidenzino il rischio che l’arma venga acquisita o utilizzata impropriamente da soggetti controindicati.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di armi riguarda la manifesta erroneità, il travisamento dei fatti e l’irrazionalità della valutazione, senza possibilità di sostituire il giudizio del giudice a quello dell’amministrazione.
- L’obbligo di esaminare le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto non comporta una confutazione analitica di ogni argomento del privato; è sufficiente che il provvedimento finale dia conto delle deduzioni e le superi mediante una motivazione complessiva, coerente e logicamente adeguata.
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