Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7264/2020 del 16/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (spedizioniere doganale)

La controversia

Nel 2011 il ricorrente presentò, in rappresentanza diretta dell'importatore, una dichiarazione doganale relativa all'importazione dalla Cina di pantaloni a maglie. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli contestò l'errata indicazione del valore della merce e, con atto del 28 maggio 2012, gli irrogò una sanzione amministrativa di 6.636,97 euro. Il contribuente impugnò l'atto, sostenendo che, in caso di rappresentanza diretta, l'obbligato doganale è l'importatore e che lo spedizioniere non risponde solidalmente per una dichiarazione regolare ma infedele se non ha personalmente fornito i dati o i documenti conoscendone, o dovendone ragionevolmente conoscere, l'erroneità. Dedusse inoltre che la responsabilità solidale prevista dalla legge nazionale presuppone tale conoscenza, che egli aveva operato sulla base dei documenti ricevuti dall'importatore e che non poteva verificarne l'attendibilità; invocò anche la disciplina dell'autore mediato della violazione. Con un ulteriore motivo contestò l'assenza di un contraddittorio preventivo e denunciò infine l'omesso accertamento della sua conoscenza dell'inesattezza del valore indicato in fattura. La Commissione tributaria provinciale di Napoli accolse il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 10505/29/2015 depositata il 24 novembre 2015, accolse l'appello dell'Agenzia. Il contribuente propose ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi, esaminati congiuntamente, e ha ritenuto assorbiti gli altri tre. Ha affermato che, nella rappresentanza diretta, la responsabilità doganale grava normalmente sull'importatore; lo spedizioniere può rispondere in solido per una dichiarazione regolare ma infedele soltanto se abbia personalmente fornito i dati o i documenti utilizzati per redigerla, sapendoli erronei o irregolari, oppure dovendo ragionevolmente saperlo. La prova di tale partecipazione personale spettava all'Amministrazione doganale, che nel caso concreto non l'aveva fornita né prospettata. Le disposizioni del codice doganale invocate dall'Agenzia per le ipotesi di assenza della dichiarazione, sottrazione al controllo o importazione di merce materialmente diversa da quella dichiarata non erano applicabili alla fattispecie. La Corte ha quindi cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente e annullando così la pretesa sanzionatoria nei suoi confronti. Ha compensato le spese dell'intero giudizio per la novità della questione.

Norme richiamate

  • Reg. CEE n. 2913/1992, art. 201

    In particolare, in caso di dichiarazione doganale regolare ma infedele (come nel caso in esame), la responsabilità solidale dello spedizioniere dichiarante diretto è configurabile soltanto nel caso in cui egli stesso abbia fornito i dati o i documenti necessari alla stesura della dichiarazione nella consapevolezza della erroneità dei dati e/o della irregolarità dei documenti (Reg. Comunitario Doganale n. 2913 del 1992, art. 201).

    In caso di dichiarazione regolare ma infedele, lo spedizioniere in rappresentanza diretta non è responsabile in solido per la sola qualità professionale: la responsabilità presuppone che abbia personalmente fornito i dati o i documenti necessari, consapevole della loro erroneità o irregolarità.

  • L. 25 luglio 2000, n. 213, art. 2, commi 6 e 7

    Alla luce di detta normativa unionale va interpretato pertanto la L. 25 luglio 2000, n. 213, art. 2, (commi 6 e 7), che pone a carico degli spedizionieri doganali l’onere di accertare la regolarità, veridicità e completezza dei dati contenuti nelle dichiarazioni da presentare agli uffici finanziari, pena la responsabilità per il pagamento del tributo e per i danni procurati all’erario nel caso di dichiarazione irregolare qualora fossero a conoscenza o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della irregolarità; tale responsabilità sussiste però solo quando essi stessi, e non l’importatore, abbiano fornito i dati o prodotto i documenti in base ai quali è stata redatta la dichiarazione, come già deciso in precedenza da questa Corte

    Gli obblighi di verifica e la conseguente responsabilità dello spedizioniere operano, per la dichiarazione regolare ma infedele, soltanto quando sia lo spedizioniere stesso ad aver fornito i dati o prodotto i documenti utilizzati e ricorra la conoscenza o la ragionevole conoscibilità della loro irregolarità.

Massime di principio

  • Nella rappresentanza doganale diretta, la dichiarazione è resa in nome e per conto dell'importatore e l'obbligazione doganale grava normalmente sull'importatore.
  • Per una dichiarazione doganale regolare ma infedele, la responsabilità solidale dello spedizioniere in rappresentanza diretta non discende dalla sola qualità di dichiarante: occorre la sua personale partecipazione, consistente nell'avere fornito i dati o i documenti necessari alla dichiarazione con consapevolezza della loro erroneità o irregolarità, o dovendo ragionevolmente esserne a conoscenza.
  • Spetta all'Amministrazione doganale provare la personale partecipazione dello spedizioniere che fonda la responsabilità solidale; in mancanza di tale prova, la sola rappresentanza diretta non giustifica l'irrogazione della sanzione allo spedizioniere.
  • Le disposizioni sulla responsabilità solidale relative all'assenza della dichiarazione, alla sottrazione della merce al controllo o all'importazione di merce materialmente diversa da quella dichiarata non si estendono alla diversa ipotesi di dichiarazione regolare ma infedele.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.