Cassazione Penale, Ordinanza n. 30896/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguardava un imputato condannato in primo grado e poi in appello per un episodio di detenzione e/o cessione di sostanze stupefacenti commesso a Pescara tra il 10 maggio 2021 e l'11 giugno 2021, in continuazione. In cassazione la difesa ha proposto tre motivi: con il primo ha censurato la conferma dell'affermazione di responsabilità, deducendo in sostanza una lettura alternativa del compendio probatorio e contestando la valorizzazione delle dichiarazioni dell'informatore indicato in sentenza; con il secondo ha lamentato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; con il terzo ha denunciato vizio di motivazione in punto di determinazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi mirassero a una rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità, e che la motivazione della Corte di appello fosse logica e non illogica sia sulla responsabilità sia sul trattamento sanzionatorio, anche in ragione dei numerosi precedenti specifici dell'imputato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi, perché diretti a prospettare una diversa valutazione delle prove e della pena rispetto a quella già compiuta dai giudici di merito. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata a mesi 8 e giorni 20 di reclusione ed euro 1.600 di multa per il reato di cui agli artt. 81 c.p. e 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 309/1990. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato come norma relativa alla continuazione tra i fatti contestati.
art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna per il reato in materia di stupefacenti.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta l'onere del pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa del compendio probatorio quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione esauriente e razionale.
- La censura sulla responsabilità è inammissibile se si limita a contrapporre al ragionamento dei giudici di merito una diversa lettura delle prove, senza evidenziare vizi logici o giuridici specifici.
- La valutazione di attendibilità di una fonte dichiarativa è sindacabile in cassazione solo per vizi di legittimità, non per una mera diversa apprezzamento del materiale probatorio.
- Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono immuni da censura se il giudice di merito li fonda su elementi non illogici, come precedenti specifici e indici di maggiore capacità a delinquere.
- Quando il ricorso si limita a contestazioni di merito non consentite, la declaratoria di inammissibilità comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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