Cassazione Penale, Sentenza n. 26988/2025 del 23/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 07/11/2024 con cui il Tribunale di Potenza ha parzialmente confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme e beni riconducibili al ricorrente (profitto di reato per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti relative alle societa" "Panifici Le delizie s.r.l." e "Forno delle delizie s.r.l.", anni 2019-2021, con evasione IVA e IRES). Il ricorrente deduce: (i) violazione del principio del ne bis in idem cautelare perché il pubblico ministero avrebbe disposto un nuovo sequestro preventivo d'urgenza dopo l'annullamento del primo decreto senza che fosse depositata la motivazione dell'annullamento; (ii) difetto di motivazione sull'operatività del precedente sequestro e sulla preclusione del giudicato cautelare; (iii) vizio di motivazione e carenza del periculum in mora, contestando l'assunto del Tribunale circa l'esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, l'assenza di condotte dissipative e l'uso di elementi nuovi a fondamento del nuovo sequestro; inoltre si censura l'errata individuazione della base imponibile IRES.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo: è legittima l'adozione di un nuovo provvedimento di sequestro sui medesimi beni quando la motivazione dell'annullamento del precedente non sia ancora depositata e purché il pubblico ministero non impugni l'ordinanza di annullamento (altrimenti si determinerebbe litispendenza e contrasto col divieto di bis in idem). Inoltre, il Tribunale aveva indicato novità investigative (annotazione di P.G. del 24/10/2024) giustificanti la nuova richiesta cautelare. Il terzo motivo, relativo al periculum in mora, è stato dichiarato inammissibile o comunque ritenuto insuscettibile di accoglimento alla luce del limite di sindacato in Cassazione (art. 325 c.p.p.): la motivazione del Tribunale sul pericolo di dispersione è stata considerata sufficiente, essendo fondata su elementi oggettivi e soggettivi (in particolare i legami degli amministratori/prestanome con il clan "Rivezzi", la formazione di nuove società e la situazione di incapienza patrimoniale), mentre la critica difensiva alla congruità della valutazione esula dal sindacato di legittimità. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato alle spese (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2
Norma richiamata come riferimento al delitto fiscale (profitto del reato) oggetto della confisca; la confisca diretta e per equivalente è stata disposta rispetto a profitti contestati ai capi di imputazione.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 50 (CDFUE)
Richiamata nella doglianza di violazione dei diritti fondamentali; la Corte non ha ritenuto che il nuovo sequestro violi il principio invocato alla luce delle condizioni procedurali verificatesi.
Costituzione, art. 117
Richiamato in relazione a profili di conformità a obblighi internazionali; non ha portato all'annullamento del provvedimento impugnato.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, Prot. aggiuntivo n. 4, art. 4
Citato nel contesto delle garanzie processuali e del ne bis in idem; la Corte ha ritenuto compatibile la reiterazione cautelare alle condizioni del caso (motivazione non depositata e assenza di impugnazione da parte del PM).
cod. proc. pen., art. 649
Norma processuale richiamata in relazione ai motivi di ricorso per cassazione; utilizzata per inquadrare le doglianze sul sequestro.
cod. proc. pen., art. 324
Richiamato in relazione al principio del ne bis in idem cautelare; la Corte ha ricordato i limiti alla preclusione derivante da provvedimenti cautelari precedenti quando la motivazione dell'annullamento non è depositata o non esprime valutazione sui presupposti.
cod. proc. pen., art. 606 (lett. b, c, e)
Norma sui motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione) utilizzata per inquadrare le censure. La Corte ha dichiarato alcuni motivi inammissibili o infondati per i limiti del sindacato di legittimità.
cod. proc. pen., art. 125, comma 3
Richiamato in relazione all'onere motivazionale delle ordinanze cautelari; la Corte ha ribadito che il giudice deve motivare il periculum in mora e che la valutazione può tener conto di elementi nuovi e concreti.
cod. proc. pen., art. 321, comma 2
Richiamato in relazione al sequestro preventivo finalizzato alla confisca e all'esigenza di motivazione specifica del periculum in mora.
cod. pen., art. 240
Norma sulla confisca richiamata come riferimento all'oggetto del sequestro preventivo (anticipazione dell'effetto ablativo della confisca).
cod. proc. pen., art. 325
Stabilisce i limiti del sindacato di legittimità sulle ordinanze cautelari in Cassazione: è consentita la verifica di violazione di legge e di vizi motivazionali radicali ma non una rivalutazione libero-critica della congruità probatoria.
cod. proc. pen., art. 27
Richiamato come paragone giurisprudenziale (possibilità di misure cautelari nonostante profili di incompetenza), a supporto della tesi che si possono adottare nuovi provvedimenti cautelari per evitare vuoti di tutela.
cod. proc. pen., art. 616
Norma richiamata per l'addebito delle spese processuali al ricorrente a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La reiterazione di un sequestro preventivo sugli stessi beni è ammissibile se la motivazione dell'annullamento del precedente provvedimento non è ancora depositata e il pubblico ministero non impugna l'ordinanza di annullamento: ciò evita vuoti di tutela e non integra necessariamente il divieto del ne bis in idem cautelare.
- L'annullamento di un decreto di sequestro per totale carenza motivazionale sul periculum in mora non genera un giudicato che impedisca automaticamente l'adozione di un nuovo sequestro, salvo che il pubblico ministero impugni l'annullamento (il PM deve scegliere tra impugnare o reiterare la richiesta cautelare).
- Per giustificare il periculum in mora il provvedimento cautelare deve fornire una motivazione concisa e specifica sulle ragioni dell'esigenza anticipatoria (rischio di dispersione, occultamento, alienazione o utilizzo dei beni), valorizzando elementi concreti e, se presenti, novità investigative.
- La formazione di nuove società, comportamenti posti in essere dopo l'avvio delle indagini o collegamenti degli amministratori con soggetti di pregiudicata affidabilità possono integrare indici del periculum in mora legittimanti il sequestro preventivo.
- In Cassazione il sindacato sulle ordinanze cautelari è limitato: non è possibile una valutazione ex novo della congruità delle motivazioni se queste non sono del tutto carenti o incongruenti in modo radicale; le censure che si riducono a critiche di merito alla valutazione del giudice del merito sono, quindi, spesso inammissibili o infondate.
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