Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 27/03/2017 n. 2386 - Comm. Trib. Prov. Milano

TRANSFER PRICING - Applicabilità ai fini IRAP - Norma di interpretazione autentica -Retroattività - Sussiste - Valore normale - Onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicabilità ai fini IRAP della disciplina sul transfer pricing prevista dall'art. 110, comma 7, del TUIR, nonché la portata temporale dell'art. 1, comma 281, della legge n. 147/2013. Il ricorrente contestava, in sostanza, l'applicazione retroattiva della disciplina e/o la determinazione dei prezzi delle operazioni infragruppo a un valore diverso da quello normale. La sentenza chiarisce inoltre la ripartizione dell'onere della prova: l'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza di transazioni tra imprese collegate a un prezzo inferiore al valore normale, mentre il contribuente deve provare che le operazioni sono state concluse a valori di mercato.

La decisione

La disposizione della legge n. 147/2013 è stata qualificata come norma di interpretazione autentica e, quindi, retroattiva. Essa rende applicabile la disciplina del transfer pricing anche ai fini IRAP per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007. In presenza di operazioni infragruppo, l'Amministrazione deve provare lo scostamento dal valore normale; fornita tale prova, spetta al contribuente dimostrare che i prezzi applicati erano comunque conformi ai valori di mercato. Il testo non indica espressamente il dispositivo finale né le parti processuali, per cui non è possibile determinare con certezza l'esito formale del ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 281, legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014)

    La norma ha previsto l'applicabilità ai fini IRAP della disciplina in materia di transfer pricing prevista dall'art. 110, comma 7, del TUIR, anche per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007.

    La disposizione è considerata norma di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva; pertanto chiarisce che la disciplina del transfer pricing era applicabile ai fini IRAP anche per i periodi anteriori alla sua entrata in vigore, nei limiti temporali indicati.

  • Art. 110, comma 7, TUIR

    Disciplina le operazioni tra imprese associate o collegate, imponendo il riferimento al valore normale dei beni o servizi scambiati ai fini della determinazione del reddito imponibile.

  • Art. 9, comma 3, TUIR

    Definisce il valore normale come il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e nello stesso stadio di commercializzazione.

Massime di principio

  • Una norma successiva qualificata come interpretazione autentica può applicarsi retroattivamente, perché viene considerata chiarificatrice del significato originario della disciplina, salvo limiti costituzionali o specifiche disposizioni contrarie.
  • Ai fini del transfer pricing, l'Amministrazione finanziaria deve prima dimostrare concretamente che l'operazione infragruppo è stata effettuata a un prezzo inferiore al valore normale; non è sufficiente il solo rapporto di collegamento societario.
  • Dopo che l'Amministrazione ha fornito una prova adeguata dello scostamento, il contribuente deve dimostrare, mediante contratti, comparabili, analisi economiche e documentazione contabile, che il prezzo applicato era conforme alle normali condizioni di mercato.
  • La verifica deve concentrarsi sul valore normale dell'operazione e sulle condizioni economiche effettive, considerando beni o servizi comparabili, funzioni svolte, rischi assunti, condizioni contrattuali e mercato di riferimento.
  • La disciplina del transfer pricing può rilevare anche ai fini IRAP per i periodi interessati dalla norma interpretativa, sicché la contestazione della sua applicazione soltanto sulla base della retroattività non è, in linea generale, sufficiente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.