Cassazione Penale, Sentenza n. 51749/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Vidroi ha impugnato la sentenza della Corte di appello che disponeva la sua consegna all'Autorità rumena in esecuzione di un mandato di arresto europeo relativo a condanne per guida con patente contraffatta (fatto 18/07/2020) e furto in abitazione (fatti tra 17 e 23/08/2016). Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 18-bis, commi 2 e 2-bis della legge n.69/2005 e profili costituzionali e convenzionali (art.27 co.3 Cost., artt.2 e 117 Cost. richiamando art.8 CEDU e art.17 PIDCP; art.11 e 117 Cost. in relazione all'art.7 CDFUE; art.3 Cost.), sostenendo che la Corte di appello avesse erroneamente escluso che egli dimorasse effettivamente in Italia da oltre cinque anni e omesso di valutare correttamente i documenti e gli elementi di fatto prodotti (tra cui una dichiarazione di lavoro in nero e altre prove di radicamento familiare).
La decisione
La Corte suprema ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato la valutazione della Corte di appello secondo cui il ricorrente non ha dimostrato la dimora effettiva e continuativa in Italia per almeno cinque anni ai sensi dell'art.18-bis L. n.69/2005. La sentenza impugnata è stata ritenuta motivata: documenti prodotti dalla difesa indicavano la cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità dal 18/10/2013 e dati previdenziali riferiti a 2007-2010; i figli risultano presenti in Italia solo dal 2022 (delega 24/02/2022 e iscrizione scolastica 2023/24); vi è documentazione della presenza del ricorrente in Romania negli anni dei reati (2016 e 2020). La Corte ha ritenuto irrilevante la generica e non datata dichiarazione di lavoro in nero, non spettando all'Autorità italiana effettuare accertamenti supplementari richiesti dal ricorrente. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e Vidroi è stato condannato al pagamento delle spese processuali; sono stati disposti gli adempimenti di cui all'art.22, comma 5, legge n.69/2005.
Norme richiamate
legge n.69 del 2005, art. 18-bis, commi 2 e 2-bis
Stabilisce l'interesse ad eseguire la pena in Italia per cittadini UE a condizione che risultino dimoranti e residenti effettivamente in Italia da almeno cinque anni; il comma 2-bis indica i criteri probatori per valutare il radicamento effettivo (parametri di integrazione e persistenza della presenza).
Costituzione, art.27, terzo comma
Richiamato nei profili costituzionali con riferimento al regime di esecuzione delle pene e ai principi di legalità e tutela dei diritti fondamentali nell'ambito dei provvedimenti di consegna.
Costituzione, artt. 2 e 117, primo comma (in relazione a art.8 CEDU e art.17 PIDCP)
Richiama gli obblighi costituzionali di conformità agli obblighi internazionali in materia di diritti fondamentali (rispetto della vita privata e familiare, procedimenti che incidono su tali diritti). La Corte ha valutato che le censure rispetto a tali diritti non erano fondate alla luce delle prove documentali.
Costituzione, art.11 e 117, primo comma (in relazione a art.7 CDFUE)
Riferimento ai principi di cooperazione internazionale e alla riserva di conformità al diritto dell'Unione; usato per contestare profili di compatibilità con la Carta dei diritti fondamentali, ritenuti non sussistenti nel caso concreto.
Costituzione, art.3
Richiamato in relazione ai principi di uguaglianza e trattamento equo; la Corte non ha ritenuto che vi fosse una violazione applicabile o dimostrata dagli atti.
Sentenza Corte costituzionale n.178 del 2023
Ribadisce il principio che la Corte di appello è tenuta ad accertare il requisito della dimora o residenza effettiva per cinque anni e l'integrazione della persona nel territorio; tuttavia, la Cassazione ha ritenuto che la Corte di appello avesse adempiuto a tale obbligo esaminando i parametri previsti e le prove documentali.
legge n.69 del 2005, art.22, comma 5
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria dopo il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordine di consegna.
Massime di principio
- La prova del requisito di dimora effettiva e continuativa per almeno cinque anni ex art.18-bis L. n.69/2005 grava sul richiedente: dichiarazioni generiche non datate o non documentate sono inadeguate.
- I criteri indicati dal comma 2-bis (documenti anagrafici, attività lavorativa documentata, iscrizione scolastica dei figli, rapporti previdenziali, ecc.) devono essere valutati nel loro insieme; l'assenza di elementi continuativi nel quinquennio indebolisce la pretesa di radicamento.
- La presenza del richiedente nello Stato terzo negli anni in cui sono stati commessi i reati costituisce elemento rilevante a sfavore della valutazione di residenza continuativa in Italia.
- La Corte di appello è tenuta ad accertare concretamente il requisito quinquennale e l'integrazione, ma non è obbligata a svolgere indagini integrative richieste dalla parte oltre i documenti prodotti: la valutazione è basata sugli elementi offerti dalle parti.
- Le censure fondate su profili costituzionali o convenzionali (CEDU, PIDCP, Carta) richiedono che il ricorrente dimostri in concreto il pregiudizio o la violazione; contestazioni astratte, senza riscontro documentale, sono difficilmente accolte.
- L'arrivo o la stabilizzazione di legami familiari in anni recenti (ad es. dal 2022) non è sufficiente a retrodatare il requisito dei cinque anni; è necessario dimostrare la presenza continuativa nel quinquennio rilevante.
- In materia di mandato di arresto europeo e consegna, le valutazioni di radicamento sono rigorose e documentali: conservare e produrre documentazione amministrativa, previdenziale, contrattuale e scolastica coerente e cronologicamente pertinente è essenziale per ottenere esecuzione della pena in Italia.
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