Cassazione Civile, Sentenza n. 35116/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per un nuovo giudizio, disponendo espressamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Marcella Albasini. La decisione di merito della CTR viene dunque cassata per nullità del procedimento d'appello dovuta alla mancata chiamata di tutti i soci-successori necessari.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il contenzioso nasce da un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia relativo alla rettifica della dichiarazione IVA 2013 della Seacom srl (cancellata dal registro delle imprese nel 2014), con esclusione di un credito IVA portato dall'anno precedente. Il primo grado (CTP) aveva annullato l'atto perché emesso nei confronti di soggetto inesistente e per difetto di contraddittorio. In appello l'Agenzia ha impugnato la sentenza; tuttavia ha rinunciato all'appello nei confronti di una delle due socie (Marcella Albasini), partecipando l'appello solo nei confronti della Comandini S. srl. La CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo che, per effetto della cancellazione della società, i soci succedono nei rapporti della società (richiamando l'art. 2945 c.c.). La Comandini ha ricorso in Cassazione contestando tale decisione su sei motivi; la Cassazione ha però concluso per la rilevanza pregiudiziale del difetto di integralità del contraddittorio in appello, ai sensi dell'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, con conseguente nullità della sentenza impugnata e necessità di rinvio per integrazione del contraddittorio verso la socia omessa.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546/1992, art. 53 comma 2
"è proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado"
L'appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al primo grado; la mancata impugnazione nei confronti di talune di esse integra un vizio di nullità per difetto di contraddittorio, soprattutto se sussiste un litisconsorzio necessario di natura processuale
codice civile, art. 2945 c.c.
La CTR aveva richiamato il principio secondo cui, per i rapporti facenti capo a una società estinta, i soci esistenti al momento della cancellazione succedono nei rapporti debitori della società; ciò comporta che l'azione per il recupero di debiti aziendali possa essere esercitata nei confronti dei soci-successori e che questi costituiscano un litisconsorzio processuale
Massime di principio
- Se in primo grado hanno partecipato più soggetti per rapporti derivanti da una società estinta, l'appello deve coinvolgere tutte le parti originarie: la mancata inclusione determina nullità del procedimento d'appello e della sentenza
- Quando l'amministrazione agisce per un credito della società estinta, i soci esistenti alla cancellazione sono considerati successori nei rapporti debitori e devono essere chiamati in giudizio nei limiti della loro quota
- La nullità per difetto di contraddittorio è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità; il rimedio è l'annullamento e il rinvio al giudice di secondo grado con ordine di integrare il contraddittorio
- In situazioni simili è prudente, per la parte attrice, valutare attentamente la rinuncia all'appello nei confronti di alcuni co-obbligati: tale rinuncia non elimina l'obbligo di rispetto del litisconsorzio processuale necessario
- Per il convenuto (o resistente) è utile verificare prima dell'appello l'esistenza di eventuali successori o soci da includere per evitare la nullità del giudizio di secondo grado
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