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Sentenza

Sentenza n. 412/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’ottemperanza: della sentenza del TAR Toscana n. 1415 del 23/07/2025 notificata il 29/08/2025; per dichiarare la nullità del provvedimento prot. n. 337591 dell’08.09.2025 (notificato il successivo 09.09.2025), con il quale il Comune Firenze ha (nuovamente) disposto, in relazione alle identiche opere ed alla stessa pratica, l’identica archiviazione della richiesta di permesso a costruire in sanatoria e reiterato l’ordine di demolizione delle opere abusive senza invio degli atti alla Soprintendenza, determinando l’Ecc.mo Tribunale adito il contenuto del provvedimento e/o ordinando la trasmissione del fascicolo alla competente Soprintendenza per i Beni Artistici ed Architettonici del Comune di Firenze, e/o nominando un Commissario ad acta che si sostituisca al Comune di Firenze per l’esecuzione della sentenza n. 1415/2025 del TAR Toscana; e comunque per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia: del provvedimento del Comune di Firenze prot. n. prot. n. 337591 dell’08.09.2025, notificato il 09.09.2025, con oggetto: “archiviazione ai sensi dell’art. 2 comma 1 della L. n. 241/1990, ordine di demolizione ai sensi dell’art. 167 comma 1 del D.Lgs. 42/2004”.

Giustizia amministrativa202503164

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: provvedimento comunale di archiviazione dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria e reiterazione dell’ordine di demolizione, adottato dopo una precedente sentenza di annullamento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza del TAR Toscana n. 1415/2025, che aveva annullato un precedente provvedimento comunale per mancata trasmissione degli atti alla Soprintendenza ai sensi dell’art. 33, comma 4, d.P.R. 380/2001. Hanno dedotto che il nuovo provvedimento comunale, relativo alle medesime opere e alla medesima istanza di sanatoria, avesse nuovamente disposto l’archiviazione e la demolizione senza previamente acquisire il parere della Soprintendenza, così violando o eludendo il giudicato e il suo effetto conformativo. Sono stati inoltre dedotti, in via subordinata, l’incompetenza del Comune, la violazione dell’art. 33, comma 4, d.P.R. 380/2001, il difetto di motivazione e di istruttoria, l’irragionevolezza, il travisamento dei fatti e la mancata considerazione della relazione statico-strutturale e della documentazione concernente i pregiudizi che la demolizione avrebbe arrecato alle porzioni legittime dell’immobile. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità della domanda di ottemperanza e ha chiesto il rigetto sia di tale domanda sia della domanda subordinata di annullamento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto corretto trattare il ricorso con il rito dell’ottemperanza, poiché la sentenza oggetto di esecuzione era passata in giudicato e la domanda principale riguardava espressamente la violazione o elusione del giudicato. In presenza di una duplice prospettazione di invalidità, il giudice ha esaminato prioritariamente il vizio più grave, consistente nella nullità dell’atto per violazione o elusione del giudicato. La sentenza n. 1415/2025 aveva stabilito che il Comune non poteva adottare la decisione sanzionatoria senza avere previamente trasmesso gli atti alla Soprintendenza e atteso il relativo parere o la formazione del silenzio previsto dalla legge. Il nuovo provvedimento, invece, aveva escluso l’applicabilità dell’art. 33, comma 4, d.P.R. 380/2001, sostenendo che la disciplina paesaggistica prevalesse su quella urbanistico-edilizia e che la trasmissione alla Soprintendenza fosse stata erroneamente prevista nel precedente atto. Secondo il TAR, tale motivazione si poneva direttamente in contrasto con la statuizione vincolante della precedente sentenza e rendeva il nuovo atto elusivo e violativo del giudicato. Il provvedimento è stato quindi dichiarato nullo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a., con assorbimento delle censure relative all’annullabilità. Il Comune è stato ordinato di trasmettere gli atti alla competente Soprintendenza entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Segretario generale del Comune, con facoltà di delega a un funzionario, da attivare su richiesta della parte dopo l’inutile decorso del termine assegnato. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 4.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, ove dovuti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può dichiarare nullo l’atto adottato in violazione o elusione del giudicato e può prescrivere le modalità di esecuzione, determinando anche il contenuto del provvedimento o imponendo gli adempimenti necessari.

  • art. 34, comma 1, lett. e) c.p.a.

    Il giudice dispone le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese.

    La disposizione consente al giudice dell’ottemperanza di imporre all’amministrazione le misure concrete necessarie per dare attuazione al giudicato, nel caso specifico la trasmissione degli atti alla Soprintendenza.

  • art. 33, comma 4, d.P.R. 380/2001

    Prima che il Comune assuma la decisione sanzionatoria nei casi rilevanti, gli atti devono essere trasmessi alla Soprintendenza e deve essere acquisito il relativo pronunciamento, ovvero deve formarsi il silenzio previsto dalla norma; in mancanza, non si radica la competenza comunale secondo quanto stabilito dalla precedente sentenza.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    Il Comune aveva richiamato tale disposizione per ordinare la demolizione delle opere, ma il relativo provvedimento è stato dichiarato nullo perché adottato in contrasto con il giudicato che imponeva il previo coinvolgimento della Soprintendenza.

  • art. 2, comma 1, l. 241/1990

    È stato richiamato dal Comune quale base dell’archiviazione dell’istanza di sanatoria, ma tale archiviazione è risultata contenuta in un atto complessivamente nullo per elusione del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il provvedimento successivo è prospettato sia come nullo per violazione o elusione del giudicato sia come annullabile per vizi ordinari, il giudice deve esaminare prioritariamente il vizio più grave che assicura la maggiore tutela al ricorrente.
  • L’amministrazione, in sede di riedizione del potere successiva a una sentenza di annullamento, è vincolata non soltanto al dispositivo formale, ma anche alle statuizioni motivazionali che individuano gli adempimenti procedimentali necessari e conformano il successivo esercizio del potere.
  • È nullo per violazione o elusione del giudicato il nuovo provvedimento che, riferito alla medesima fattispecie, neghi espressamente l’applicabilità dell’adempimento procedimentale imposto dalla sentenza precedente e riproduca sostanzialmente l’esito già annullato.
  • Quando il giudicato impone il previo coinvolgimento dell’autorità competente alla tutela paesaggistica, l’amministrazione comunale non può adottare la decisione sanzionatoria prima della trasmissione degli atti alla Soprintendenza e dell’acquisizione del relativo parere o della formazione del silenzio previsto dalla legge.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può prescrivere direttamente le modalità di esecuzione del giudicato, ordinando all’amministrazione uno specifico adempimento entro un termine e nominando, per l’eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniRito appalti e sorte del contrattoGiudizio di ottemperanza
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiNullità del provvedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di legalità e tipicità

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