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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35513/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I soci e amministratori di una società agricola semplice hanno impugnato la decisione d'appello che aveva confermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo in una controversia relativa all'accertamento di un rapporto di affittanza agraria collegato a una "concessione dello sfalcio erba con sedime demaniale". Secondo i ricorrenti, la cessione del compendio immobiliare all'ente locale avrebbe mutato la natura dei beni, da demaniali a patrimonio disponibile, rendendo applicabile la disciplina privatistica; la questione della scadenza della concessione sarebbe stata di merito e non di giurisdizione, e quest'ultima avrebbe dovuto essere determinata sulla base della domanda proposta, non dell'esito finale. Con il primo motivo hanno dedotto violazione delle norme sulla giurisdizione e, in particolare, delle disposizioni richiamate sulla gestione/cessione dei terreni agricoli e della nullità della sentenza per difetto di motivazione; con il secondo motivo hanno denunciato la violazione della norma del codice del processo amministrativo che attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie relative alle concessioni di beni pubblici, sostenendo che i terreni non erano più qualificabili come demaniali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la giurisdizione del giudice amministrativo. Ha ritenuto che i ricorrenti non si fossero confrontati adeguatamente con la ratio della sentenza d'appello, secondo cui, al momento del trasferimento del compendio al Comune e dell'immissione in possesso, la concessione era già scaduta; pertanto, la domanda implicava necessariamente l'accertamento della persistente vigenza del rapporto concessorio, profilo rientrante nella giurisdizione esclusiva amministrativa. La Corte ha inoltre escluso che fosse decisivo l'argomento secondo cui la giurisdizione andrebbe valutata solo in base al contenuto della domanda e non all'esito del giudizio, osservando che la domanda stessa presupponeva l'accertamento della vigenza della concessione al momento della cessione. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza, ma la Corte ritiene le censure infondate perché non colgono la ratio della decisione impugnata.

  • art. 56-bis L. 98/2013

    È citato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non ritiene pertinente la doglianza alla luce della scadenza della concessione.

  • art. 6 d.lgs. 228/2001

    È citato dai ricorrenti tra le disposizioni invocate, ma la censura è ritenuta infondata perché presuppone l'accertamento della perdurante efficacia della concessione.

  • art. 1, comma 2, L. 203/1982

    È richiamato nel primo motivo, ma la Corte osserva che la questione centrale riguarda la giurisdizione sulla persistenza del rapporto concessorio, non la disciplina privatistica invocata.

  • art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.

    "le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi ai rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi"

    Attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva quando la controversia investe l'esercizio del potere concessorio dell'amministrazione o l'accertamento della persistenza del rapporto concessorio; la giurisdizione ordinaria opera solo nelle controversie paritetiche in cui sia già pacifica la persistente efficacia del titolo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Viene applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È richiamato come parametro del raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a concessioni di beni pubblici, la giurisdizione ordinaria sussiste solo quando il rapporto concessorio sia pacificamente in atto e la lite riguardi l'attuazione del rapporto in un contesto paritetico, come le pretese su indennità, canoni o altri corrispettivi.
  • Quando la domanda presuppone l'accertamento della perdurante efficacia della concessione o della sua scadenza, la controversia investe l'esercizio del potere concessorio della pubblica amministrazione e rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione non è decisivo invocare in astratto la natura privatistica del bene o qualificare la domanda come tutela di un diritto soggettivo, se la domanda stessa contiene implicitamente il necessario accertamento della vigenza del rapporto concessorio.
  • Il ricorso per cassazione sulla giurisdizione è infondato se non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando la decisione di merito poggia sull'accertamento che il titolo concessorio era già cessato al momento del trasferimento del bene.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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