Cassazione Civile, Ordinanza n. 08992/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria promossa da un creditore nei confronti di un debitore e della coniuge separata di quest'ultimo per ottenere l'inefficacia di un atto di trasferimento di diciannove immobili, compiuto dal marito in favore della moglie in esecuzione di obblighi assunti in sede di separazione consensuale omologata. Un ulteriore creditore è intervenuto chiedendo la declaratoria di inefficacia dello stesso atto anche nei suoi confronti. Il Tribunale aveva accolto le domande; la Corte d'appello aveva rigettato il gravame della coniuge acquirente. In cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 2901 e 2740 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il patrimonio residuo del debitore era ampiamente capiente e che non vi fosse pregiudizio per i creditori; (2) omesso esame di fatti decisivi, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per la doppia conforme; (3) violazione dell'art. 2901 c.c. e dell'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., lamentando motivazione apparente e uso di meri indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; (4) violazione della tutela della famiglia e dei patti omologati, nonché del principio sull'onere della prova, sostenendo che il giudice di merito avesse indebitamente valorizzato presunzioni e spostato sui convenuti l'onere di provare la buona fede.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi nella parte in cui miravano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità; ha inoltre escluso il vizio motivazionale denunciato come "motivazione apparente", osservando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e non meramente apparente. Il quarto motivo è stato considerato eterogeneo e, per la parte attinente alla valutazione delle presunzioni e all'onere della prova, è stato sostanzialmente ricondotto a una critica fattuale inammissibile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese in favore di ciascun controricorrente e al pagamento delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
La Corte richiama la disciplina dell'azione revocatoria ordinaria come fondamento della domanda volta a rendere inefficace l'atto dispositivo pregiudizievole per i creditori.
art. 2740 c.c.
È evocato quale norma sulla responsabilità patrimoniale del debitore, in relazione alla dedotta lesione della garanzia generica dei creditori.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle risultanze processuali; la Corte rileva che la censura tendeva in realtà a sollecitare un diverso apprezzamento del fatto.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'apprezzamento probatorio del giudice di merito; la Corte lo considera parte di una critica fattuale non scrutinabile in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge, ma la Corte evidenzia che le censure nascondevano contestazioni di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce la sua inammissibilità nel caso di doppia conforme sull'accertamento di fatto.
art. 348-ter c.p.c.
Richiamato come fonte della regola sulla limitazione del sindacato di legittimità in presenza di doppia conforme, poi trasfusa nell'art. 360, co. 4, c.p.c.
art. 360, quarto comma, c.p.c.
È indicato come la disciplina vigente che esclude il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando vi sia conformità delle decisioni di merito.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La censura di motivazione apparente è scrutinata alla luce di tale norma, ma la Corte la ritiene infondata perché la motivazione della sentenza impugnata è sufficiente.
art. 29 Cost.
Invocato dalla ricorrente a tutela della famiglia; la Corte rileva che il motivo è eterogeneo e non indica una concreta violazione riconducibile al caso.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla tutela degli accordi familiari e alla prevedibilità; la Corte non ravvisa una censura specifica utile a sovvertire l'accertamento di merito.
art. 1322 c.c.
Evocato dalla ricorrente in relazione ai patti omologati in sede di separazione, ma senza esito utile nel giudizio di legittimità.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
Applicato dalla Corte per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma per responsabilità aggravata.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
Applicato per la condanna al pagamento di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando vi sia doppia conforme tra primo e secondo grado sull'accertamento fattuale, salvo i limiti oggi previsti dalla disciplina processuale.
- La censura di motivazione apparente è accoglibile solo se la sentenza impugnata sia priva di una reale esposizione logico-giuridica; non basta che il ricorrente contesti il peso attribuito alle prove o la ricostruzione dei fatti.
- Nell'azione revocatoria ordinaria, la contestazione circa la sussistenza dell'eventus damni e del consilium fraudis, se risolta dal giudice di merito con apprezzamento delle circostanze e delle presunzioni, non è sindacabile in cassazione se la critica mira soltanto a ottenere un diverso apprezzamento del materiale istruttorio.
- Le deduzioni relative alla tutela della famiglia o alla vincolatività di accordi omologati non superano l'accertamento di merito se non indicano una specifica violazione di norma decisiva e si risolvono in una rivalutazione del fatto.
- La ripartizione dell'onere della prova non può essere invocata in modo astratto per sovvertire l'esito dell'accertamento di merito quando la doglianza, in concreto, si riduca a contestare la sufficienza degli indizi valorizzati dal giudice.
- La condanna ex art. 96 c.p.c. può essere disposta quando il ricorso sia ritenuto infondato o inammissibile e ricorrano i presupposti di legge, oltre alle conseguenze economiche previste sul contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08871/2026 del 09/04/2026
- ordinanza_civile · 9 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08873/2026 del 09/04/2026
- ordinanza_civile · 9 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08875/2026 del 09/04/2026
- ordinanza_civile · 9 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08877/2026 del 09/04/2026
- ordinanza_civile · 9 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08891/2026 del 09/04/2026
- ordinanza_civile · 9 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08892/2026 del 09/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →