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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00600/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, l'amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti di una società due avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2005, recuperando a tassazione diversi componenti negativi ritenuti non deducibili, tra cui interessi passivi, quote di avviamento, costi addebitati da consociate estere in base a un accordo di cost sharing, costi di competenza di altri periodi e differenze di cambio non ancora realizzate. La CTP aveva respinto i ricorsi della società, mentre la CTR aveva accolto l'appello ritenendo precluso, per effetto del giudicato formatosi su una sentenza relativa all'annualità 2003, l'esame di alcuni rilievi, in particolare quelli concernenti l'ammortamento dell'avviamento e i costi riaddebitati da consociate estere. L'Agenzia ha impugnato la decisione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2909 c.c. sostenendo che il precedente giudicato riguardava solo un vizio formale di motivazione dell'avviso relativo al 2003 e non poteva estendersi ad altre annualità; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2909 c.c. e 7 d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che, per i costi da cost sharing, si trattava di fattispecie a effetto variabile, non suscettibile di automatica estensione del giudicato a un diverso periodo d'imposta.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi del ricorso. Ha affermato che il giudicato formatosi sulla sentenza relativa al 2003, che aveva annullato l'avviso per difetto di motivazione, non poteva spiegare efficacia espansiva nel giudizio riguardante l'annualità 2005, perché un annullamento per vizio formale non estende i suoi effetti ad altre controversie sul medesimo rapporto tributario. Ha inoltre chiarito che, in tema di imposte periodiche, il giudicato esterno si estende ai periodi successivi solo quando riguardi elementi della fattispecie dotati di durata o pluriennalità e insuscettibili di variazione, mentre non opera per componenti come l'inerenza di costi o altre valutazioni legate a fatti potenzialmente mutevoli di anno in anno. Poiché la CTR aveva attribuito in modo generico efficacia vincolante al precedente giudicato anche per i costi da cost sharing, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che dovrà anche provvedere sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato fa stato solo nei limiti oggettivi e soggettivi della decisione precedente; non può essere esteso oltre la statuizione effettivamente resa, specie se si trattava di un annullamento per vizio formale di motivazione.

  • art. 7 d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato per censurare la deduzione dei costi da cost sharing; la Corte ribadisce che la deducibilità e l'inerenza di costi in materia di imposte periodiche vanno valutate annualmente salvo elementi permanenti o pluriennali.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Norma processuale posta a fondamento della censura per violazione di legge proposta nel primo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    Norma processuale posta a fondamento della censura per nullità/violazione processuale dedotta nel secondo motivo.

  • artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ.

    Richiamati per la trattazione in camera di consiglio secondo il rito accelerato applicabile in Cassazione.

  • d.l. 31/08/2016, n. 168

    Richiamato quale fonte di modifica del rito camerale in Cassazione.

  • l. 25/10/2016, n. 197

    Richiamata in relazione alla conversione del d.l. n. 168/2016.

Massime di principio

  • In materia tributaria, il giudicato esterno formatosi su una precedente sentenza può spiegare efficacia vincolante nei successivi periodi d'imposta solo quando accerti un elemento della fattispecie avente carattere tendenzialmente permanente o pluriennale, insuscettibile di mutare in relazione ai fatti di anno in anno.
  • Il giudicato relativo a un avviso di accertamento annullato per vizio di motivazione o per altre ragioni formali non si estende automaticamente ad altre annualità, perché non attiene al merito della pretesa tributaria.
  • La deducibilità di costi fondata sull'inerenza deve essere verificata anno per anno, salvo che il fatto accertato presenti una stabilità tale da unificare più periodi d'imposta; non basta la mera riproducibilità del medesimo schema contrattuale o la presenza di un accordo pluriennale.
  • Quando il precedente giudicato riguarda componenti variabili della base imponibile, come spese o costi suscettibili di diversa incidenza in periodi d'imposta differenti, esso non fa stato nei giudizi successivi se mancano elementi di permanenza oggettiva.
  • Nel processo civile tributario, la Corte di cassazione può accertare direttamente l'esistenza e la portata del giudicato esterno, trattandolo come elemento normativo sindacabile per violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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