Cassazione Civile, Ordinanza n. 16874/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento con cui il Comune aveva richiesto il pagamento di euro 2.587,00 a titolo di Tosap per l'anno 2008. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello della contribuente. Quest'ultima proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi, ma prima della decisione depositava atto di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese. Il Comune aderiva alla richiesta di rinuncia e alla compensazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, regolarmente presentata e accettata per quanto rileva ai fini delle spese, e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre compensato integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio. Ha escluso, infine, i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, osservando che tale misura eccezionale non è estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria; non si applica in via estensiva oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta e accettata nei limiti rilevanti per il regolamento delle spese, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di rinuncia accettata dalle parti, la Corte può compensare le spese del grado quando vi sia concorde richiesta in tal senso.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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