Cassazione Penale, Sentenza n. 20496/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per difetto di motivazione dell'ordinanza del 15/04/2021 con cui la Corte d'appello di Bari attestava che le pene inflitte con le sentenze del 26/9/2007, 12/1/2008 e 11/2/2009 non risultavano ricomprese nel calcolo della pena di anni 20 indicata nella sentenza del 20/4/2020. Il difensore aveva sostenuto che, dai provvedimenti contenuti nel certificato del casellario (ord. Corte d'appello 30/11/2012 n.16; ord. 30/1/2012 n.15; sent. Corte d'appello 15/6/2010) risultava il riconoscimento del vincolo di continuazione tra le varie sentenze e quindi che le pene pregresse dovevano risultare incluse nel calcolo effettuato con la pronuncia del 20/4/2020.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per difetto di motivazione, rilevando che l'ordinanza impugnata si è limitata ad affermare l'esclusione delle pene senza spiegare le ragioni e senza confrontarsi con i molteplici provvedimenti e con il certificato del casellario giudiziale. Ha annullato l'ordinanza del 15/04/2021 e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Bari per un nuovo giudizio, incaricando il giudice di colmare le lacune motivazionali e di esaminare i provvedimenti richiamati.
Norme richiamate
disciplina della continuazione
Dalla sentenza emerge che la Corte di Cassazione richiede al giudice dell'esecuzione un esplicito esame dei provvedimenti e del casellario quando sul punto viene sollevata la questione della ricomprensione di precedenti pene in una successiva determinazione, riconoscendo che il mancato confronto con i provvedimenti che attestano il vincolo di continuazione costituisce carenza motivazionale.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, quando decide se pene anteriori sono comprese in un calcolo unitario, deve motivare esplicitamente la decisione e confrontarsi con i provvedimenti formali e il certificato del casellario che attestano eventuali riconoscimenti della continuazione.
- La presenza nel casellario di ordinanze o sentenze che riconoscono il vincolo di continuazione crea un elemento che il giudice deve valorizzare o controargomentare con motivazione specifica; la mera affermazione di esclusione senza spiegazioni è vulnerabile a cassazione per difetto di motivazione.
- La carenza motivazionale è rimedio idoneo alla cassazione e normalmente comporta annullamento dell'atto impugnato e rinvio per un nuovo esame con integrale motivazione.
- In casi analoghi il difensore dovrebbe depositare e richiamare puntualmente le iscrizioni del casellario e i provvedimenti precedenti che attestano la continuazione, chiedendo al giudice dell'esecuzione di esplicitare l'analisi della catena di continuazioni.
- In fase di nuovo giudizio il giudice deve ricostruire la catena dei vincoli di continuazione e indicare, per ciascuna pronuncia, perché la relativa pena è stata o non è stata inclusa nel calcolo complessivo.
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