Cassazione Penale, Sentenza n. 22639/2025 del 17/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Gli imputati hanno impugnato per nullità il procedimento d'appello in quanto le notifiche relative alla fissazione dell'udienza e la comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale sono state inviate, via PEC, a un avvocato omonimo diverso dal difensore di fiducia effettivamente nominato. La difesa ha sostenuto che l'omessa comunicazione al difensore di fiducia ha privato gli imputati delle facoltà difensive (presentare motivi aggiunti, chiedere concordato, ottenere trattazione orale), configurando una nullità assoluta degli atti ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: dall'esame degli atti e dall'albo è emersa la omonimia e la concreta erronea spedizione delle comunicazioni a un diverso avvocato; perciò ha dichiarato la nullità degli atti d'appello e della sentenza impugnata. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Trieste, in diversa composizione, per nuovo giudizio, con l'espressa indicazione che il giudice del rinvio dovrà individuare correttamente nome, ubicazione dello studio e PEC del difensore effettivamente nominato e provvedere a emendare il vizio notificatorio rilevato.
Norme richiamate
art. 642 cod. pen.
Norma che individua il reato ascritto agli imputati nel giudizio d'appello; la Cassazione non ha proceduto ad esame di merito in ragione della nullità procedurale accertata.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
L'omessa notifica al difensore di fiducia integra una nullità assoluta: la regola tutela il diritto di difesa e richiede che atti e avvisi siano comunicati al difensore effettivamente nominato.
art. 179 cod. proc. pen.
Conferma la rilevanza della nullità decorrente dall'omessa comunicazione agli organi difensivi, con la conseguenza dell'annullamento del processo d'appello e della sentenza che lo definisce.
Massime di principio
- La notifica degli atti d'ufficio e degli avvisi d'udienza deve essere effettuata al difensore espressamente nominato indicando dati identificativi univoci (PEC, codice fiscale, indirizzo dello studio); l'errata notifica a un omonimo può determinare nullità assoluta.
- In caso di omonimia è indispensabile fornire al giudice e agli uffici dati aggiuntivi identificativi (data e luogo di nascita, codice fiscale, PEC) per evitare invii errati.
- Se la difesa non riceve comunicazioni rilevanti per il processo d'appello, va tempestivamente eccepita la nullità per violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p.; la Cassazione, se accerta la nullità, annulla senza affrontare il merito.
- I giudici e gli uffici giudiziari devono verificare l'esattezza dei dati dell'avvocato sugli elenchi professionali (Albo, schede CNF) prima di ritenere valida una notifica via PEC.
- Per ridurre il rischio di nullità è buona prassi per la difesa comunicare per iscritto al giudice nome completo, codice fiscale e PEC del difensore e, se necessario, allegare copia della procura o della comunicazione di nomina.
- La causa può essere rinnovata davanti alla Corte d'Appello: la rettifica delle notifica e la rinnovazione del giudizio spettano al giudice di rinvio, che deve curare l'individuazione corretta del difensore nominato.
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