Ordinanza n. 64/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’accertamento - della illegittimità ed illiceità della occupazione ad opera del Comune di Canistro dei terreni – di proprietà della ricorrente Sig.ra Maria Francesca De Andreis – siti in Canistro (AQ), contraddistinti in catasto al fg. 13, part. 113, 502 (già 111) e 16, e al fg. 10, part. 311, e la conseguente condanna del Comune di Canistro alla loro restituzione in favore della ricorrente, legittima proprietaria, previa riduzione in pristino; - e per la condanna del Comune al pagamento del risarcimento del danno da occupazione illegittima per tutto il tempo in cui la ricorrente è stata privata illegittimamente del possesso e fino all’effettiva restituzione, ovvero fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie ex art. 42-bis T.U. espropri (d.P.R. n. 327/2001).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: occupazione asseritamente illegittima di terreni di proprietà privata, con domanda di restituzione, riduzione in pristino e risarcimento del danno
Esito
La controversia
La proprietaria ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità e illiceità dell'occupazione dei terreni da parte del Comune di Canistro, la loro restituzione previa riduzione in pristino e il risarcimento del danno per il periodo di privazione del possesso, fino alla restituzione o alla regolarizzazione giuridica della fattispecie mediante acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001. Ai fini della decisione è emersa una specifica questione relativa all'esistenza di un uso civico sulla particella 502. La ricorrente ha dedotto che tale questione sarebbe stata definita nel 1957 dal Commissario regionale per gli usi civici, mediante decreto approvato dal Presidente della Repubblica con d.P.R. 10 luglio 1957. Tale decreto, tuttavia, non risultava depositato in giudizio.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda principale nel merito. Ritenendo necessario acquisire ulteriori elementi istruttori sulla questione dell'eventuale uso civico gravante sulla particella 502, ha ordinato alla parte ricorrente di produrre il d.P.R. 10 luglio 1957 e la relativa documentazione entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. Ha quindi rimesso il fascicolo al Presidente per la fissazione dell'udienza pubblica e ha rinviato la regolazione delle spese alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
La domanda della ricorrente prospetta, quale alternativa alla restituzione dei terreni, la possibile regolarizzazione giuridica dell'occupazione mediante acquisizione sanante; l'ordinanza non decide sull'applicabilità concreta della disposizione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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