Ordinanza n. 1307/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto prot. n. Cat.A12/2025/Imm/1^Sez/Dinieghi/ 359 del 07.01.2026, notificato in data 11.03.2026, emesso dalla Questura di Napoli, recante diniego della domanda di permesso di soggiorno per motivi lavorativi formalizzata il 09.11.2023, nonché contestuale diniego alla richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione avanzata in data 03.03.2026; di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della domanda di permesso di soggiorno per motivi lavorativi e contestuale diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Napoli con cui è stata respinta la domanda di permesso di soggiorno per motivi lavorativi, presentata il 9 novembre 2023, nonché la successiva richiesta di rilascio di un permesso per attesa occupazione, avanzata il 3 marzo 2026. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia dei dinieghi. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la contestazione riguarda, in particolare, le criticità riferite al rapporto di lavoro originario, formalizzato con contratto di soggiorno sottoscritto il 30 gennaio 2025. Il ricorrente ha dedotto e documentato di avere effettivamente iniziato l'attività lavorativa il 9 giugno 2025, di avere proseguito tale attività con il medesimo datore di lavoro, mediante contratto successivamente prorogato il 22 settembre 2025, e di percepire redditi ritenuti idonei alla permanenza nel territorio nazionale.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistenti, nella sommaria delibazione propria della fase interinale, i presupposti della tutela richiesta. In particolare, ha ritenuto non sussistenti le criticità relative al rapporto di lavoro originario alla luce delle allegazioni e della documentazione prodotta dal ricorrente, costituita dal contratto, dai modelli UNILAV e dalle buste paga. Ha attribuito rilievo al fatto che il ricorrente avesse iniziato effettivamente l'attività lavorativa con il datore indicato nel contratto di soggiorno, che il rapporto fosse stato prorogato e che fosse tuttora in corso, con percezione di redditi idonei alla permanenza in Italia. Secondo il giudice, tale situazione consente al ricorrente di beneficiare di un titolo di soggiorno. L'ordinanza non definisce il merito della controversia, rinviato all'udienza pubblica del 28 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per accogliere la domanda di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
Massime di principio
- In sede cautelare, la verifica della legittimità del diniego di soggiorno è svolta mediante una sommaria delibazione, sulla base delle allegazioni e della documentazione disponibili, senza definire il merito della controversia.
- Ai fini della valutazione cautelare di un diniego di permesso di soggiorno per motivi lavorativi, assume rilievo la documentazione che dimostri l'effettivo avvio e la continuità del rapporto di lavoro indicato nel contratto di soggiorno, nonché la percezione di redditi idonei alla permanenza nel territorio nazionale.
- La sopravvenuta documentazione attestante che il lavoratore straniero ha svolto attività lavorativa con il datore indicato nel contratto di soggiorno, in forza di un rapporto prorogato e ancora in corso, può integrare un elemento decisivo per riconoscere, in via cautelare, la possibilità di beneficiare di un titolo di soggiorno.
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