Sentenza n. 7/2026 - Aosta, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione, “della diffida e ordine, datata 7 maggio 2025, comunicata alla Soc. Passion de Reines s.s. in data successiva a quella della sua emissione, con la quale la predetta è stata diffidata a ripristinare lo stato dei luoghi ed a demolire i manufatti descritti in premessa (platea in cemento armato per stoccaggio e maturazione letame), insistenti sul terreno censito al C.T. del Comune di Saint-Christophe al Foglio 29, mappale n. 788, entro il 31 dicembre 2025, con l’avvertenza che, in caso di inutile decorso del termine assegnato, sarebbe stata emessa l’ordinanza di demolizione prevista dall’art. 77 L.R. n. 11/1998, e di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffida e ordine di ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione di una platea in cemento armato per stoccaggio e maturazione del letame, realizzata in base a un permesso di costruire successivamente annullato dal Consiglio di Stato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento comunale adottato dopo l'annullamento giurisdizionale del permesso di costruire n. 11/2021. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 77 e 83 della l.r. Valle d'Aosta n. 11/1998 e l'eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto dei presupposti e della motivazione, sostenendo che il giudicato di annullamento del titolo non imponesse necessariamente la demolizione e lasciasse all'amministrazione un margine di discrezionalità. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata valutazione d'ufficio della possibilità di rilasciare un permesso di costruire postumo in sanatoria e la mancata partecipazione al procedimento. Con il terzo motivo ha invocato l'art. 83 della l.r. n. 11/1998, corrispondente all'art. 38 del d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che avrebbero dovuto essere valutate la rimozione dei vizi, la fiscalizzazione dell'abuso e la tutela dell'affidamento maturato per avere realizzato l'opera in conformità a un titolo edilizio allora efficace. Con il quarto motivo ha sostenuto che il Comune avrebbe dovuto valutare autonomamente la riconducibilità della concimaia a una nuova costruzione funzionale all'ampliamento di un'azienda agricola in atto. Il Comune non si è costituito; si è costituito il controinteressato che aveva ottenuto l'annullamento del permesso di costruire. Il Consiglio di Stato aveva accertato che, nella sottozona interessata, la disciplina urbanistica non consentiva la realizzazione della concimaia e che l'opera non poteva essere qualificata come pertinenza o accessorio del fabbricato principale.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, esaminando congiuntamente i quattro motivi. Ha affermato che l'annullamento giurisdizionale del permesso di costruire rende abusive le opere realizzate in sua esecuzione e impone al Comune di adottare provvedimenti coerenti con il giudicato. Sebbene l'amministrazione disponga, in astratto, di una gamma di possibili soluzioni prevista dall'art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 e dall'art. 83 della l.r. n. 11/1998, nel caso concreto il giudicato aveva definitivamente accertato un vizio sostanziale di incompatibilità dell'intervento con la disciplina urbanistica, sicché la demolizione integrale costituiva la conseguenza necessaria dell'annullamento. Il richiamo a una precedente pronuncia relativa a un giudicato non conformativo in senso vincolato è stato ritenuto non pertinente, poiché in quel caso residuava una scelta discrezionale sul quomodo dell'esecuzione e la demolizione avrebbe inciso su parti legittime e sulla sicurezza dell'edificio. Quando l'esecuzione del giudicato si attua mediante la riduzione in pristino, non è necessaria una motivazione ulteriore e specifica sulla scelta demolitoria. Non sussisteva un obbligo del Comune di valutare d'ufficio una sanatoria postuma, trattandosi di istituto attivabile su istanza del privato e subordinato alla doppia conformità. L'art. 83 della l.r. n. 11/1998 non era applicabile: la fiscalizzazione può operare, in via eccezionale, per vizi formali o procedimentali non rimovibili e, comunque, quando la restituzione in pristino sia tecnicamente impossibile; non può invece sanare vizi sostanziali di contrasto con la disciplina urbanistica né trasformarsi in un condono amministrativo. Nel caso concreto l'intero manufatto era abusivo e non erano stati dedotti impedimenti tecnici alla demolizione. Non era inoltre necessaria la partecipazione della società sul quomodo della rimozione, poiché il giudicato aveva escluso in modo definitivo la compatibilità urbanistica della concimaia. La deduzione relativa all'ampliamento dell'azienda agricola non poteva riaprire questioni già definite dal Consiglio di Stato e, comunque, l'opera costituiva una costruzione autonoma, distante 1,8 km dal fabbricato principale e non qualificabile come pertinenza urbanistica. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata all'esito della fase cautelare, previa comunicazione alle parti.
art. 77 l.r. Valle d'Aosta n. 11/1998
Costituisce la base regionale del potere di ordinare il ripristino e la demolizione delle opere edilizie abusive nel caso esaminato.
art. 83 l.r. Valle d'Aosta n. 11/1998
In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il Sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, determinato dall’ufficio tecnico del Comune. L’integrale corresponsione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1 produce gli effetti della concessione in sanatoria.
La fiscalizzazione dell'abuso è un rimedio eccezionale, riferito ai vizi formali o procedimentali non rimovibili e subordinato, secondo la giurisprudenza richiamata, all'impossibilità tecnica della restituzione in pristino; non si applica ai vizi sostanziali di incompatibilità urbanistica.
art. 38 d.P.R. n. 380/2001
Prevede, in caso di annullamento del permesso di costruire, una gamma di possibili conseguenze, ma la fiscalizzazione non può essere utilizzata per sanare vizi sostanziali o per eludere la tutela urbanistica e quella del terzo.
art. 8 l. n. 241/1990
È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla partecipazione procedimentale, ma il TAR ha escluso l'obbligo di instaurare un contraddittorio sul quomodo della rimozione, essendo la demolizione conseguenza del giudicato sostanziale.
art. 10, comma 3, NTA del piano regolatore
La disciplina urbanistica applicabile non contemplava, nella sottozona interessata, la realizzazione di aree di stoccaggio di reflui zootecnici e per la produzione di biogas; tale incompatibilità era stata definitivamente accertata dal Consiglio di Stato.
Massime di principio
- L'annullamento giurisdizionale di un permesso di costruire rende abusive le opere realizzate in sua esecuzione e impone all'amministrazione di adottare provvedimenti coerenti con il giudicato, il cui effetto conformativo può rendere necessaria la demolizione quando il vizio accertato è sostanziale e consiste nel contrasto dell'intervento con la disciplina urbanistico-edilizia.
- L'art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 e le disposizioni regionali corrispondenti non attribuiscono all'amministrazione un potere generale di conservare o sanare opere incompatibili con la disciplina urbanistica: la fiscalizzazione costituisce un rimedio eccezionale, riferibile ai vizi formali o procedimentali non rimovibili e comunque subordinato all'impossibilità tecnica della restituzione in pristino.
- La fiscalizzazione dell'abuso non può operare quando l'annullamento del titolo edilizio dipende da un vizio sostanziale di incompatibilità dell'opera con la pianificazione urbanistica, poiché ciò trasformerebbe il rimedio in un condono amministrativo e vanificherebbe la tutela del terzo che ha ottenuto l'annullamento del titolo.
- Non sussiste un obbligo dell'amministrazione di valutare d'ufficio il rilascio di un permesso di costruire postumo: la sanatoria edilizia deve essere attivata mediante istanza del privato e presuppone la doppia conformità dell'opera alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda.
- Quando il giudicato ha definitivamente escluso la compatibilità urbanistica dell'opera e la riduzione in pristino costituisce l'unica modalità coerente di esecuzione, l'amministrazione non è tenuta a instaurare un ulteriore contraddittorio sul quomodo della rimozione né a fornire una motivazione specifica sulla scelta demolitoria.
- La qualificazione di un manufatto come pertinenza urbanistica richiede dimensioni modeste, funzione meramente accessoria e coessenzialità rispetto all'edificio principale; non è sufficiente la funzionalità economica all'attività aziendale, soprattutto quando il manufatto costituisca una costruzione autonoma e si trovi a notevole distanza dall'edificio principale.
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