Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1721/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 168/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603332

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Toscana n. 168/2026, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro atti della procedura di affidamento relativa al CIG B8A2822683

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa concorrente ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Toscana che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dal testo non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti della procedura né le concrete censure rivolte all'ordinanza impugnata. L'appellante ha chiesto la riforma della decisione cautelare, prospettando evidentemente la sussistenza dei presupposti per la tutela interinale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che le argomentazioni dell'appellante non fossero idonee a dimostrare il pregiudizio grave e irreparabile. In particolare, alla luce della situazione di fatto, il periculum in mora non è stato ritenuto sussistente. Il Collegio ha inoltre considerato che l'esame del merito del ricorso era già fissato dal TAR per il 27 maggio 2026. Le spese del giudizio cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • La tutela cautelare d'appello deve essere negata quando, alla luce della situazione concreta, non risulta dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile, anche se sono state prospettate censure contro il provvedimento impugnato.
  • La prossimità della trattazione del merito, unitamente all'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile, concorre a escludere la necessità di una misura cautelare interinale.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.